L’art. 1751 c.c. e gli Accordi Economici Collettivi prevedono che al momento della cessazione del contratto di agenzia all’agente sia riconosciuta un’indennità di tipo risarcitorio che, dal punto di vista fiscale, assume una rilevanza differente rispetto alle provvigioni percepite in costanza di rapporto. Tale diversa qualificazione rileva sia sul piano delle imposte sui redditi, sia anche sul piano dell’IVA (a cura di Gianluca Filippazzo - Brisciani & Partners