Rapporti di lavoro

Staffetta generazionale con contributo ad hoc dell’azienda

di Enzo De Fusco

Per accedere alla staffetta generazionale regolata dal fondo di solidarietà bilaterale è necessario versare un contributo straordinario aggiuntivo interamente a carico del datore di lavoro.

Sul filo di lana, è stato riscritto il testo dell’emendamento 12.0.22 al Dl 21/2022 sulla staffetta generazionale e commentato nei giorni scorsi su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 maggio).

Il nuovo testo contenuto nell’articolo 12-ter del Dl 21/2022, licenziato dal Senato e ora alla Camera, modifica sia l’articolo 26 sia il 33 del decreto legislativo 148/2015 e le novità riguardano i fondi di solidarietà bilaterali (eccetto quelli alternativi), compresi quelli che dal 1° gennaio 2022 occupano almeno un dipendente.

La nuova versione dell’articolo 26, comma 9, lettera c-bis prevede che i fondi possano «assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni» .

Tre sono le modifiche rispetto alla precedente versione. La prima è che l’assunzione dell’under 35 deve avvenire «contestualmente» al prepensionamento. Il termine contestuale si presta a molteplici significati e tutti nella direzione di un irrigidimento degli obblighi del datore di lavoro. Rimanendo al rigore delle parole, l’assunzione dovrebbe ritenersi valida a questi fini se effettuata il giorno stesso dell’uscita del lavoratore o, in ogni caso, immediatamente precedentemente a essa (volendo considerare questa pratica di miglior favore per il sistema). Va precisato che l’utilizzo del termine «contestuale» individua un obbligo di tempo e non di quantità, con la conseguenza che la norma non pone un vincolo nel numero di assunzioni rispetto al numero di lavoratori prepensionati.

Il testo precedente non poneva alcuna condizione contrattuale per l’assunzione. Su questo punto, si registra la seconda novità in quanto ora è stabilito che il contratto deve essere per un periodo non inferiore a tre anni. A fronte del fatto che le aziende non possono sottoscrivere un contratto a termine per evidenti limiti legali, questa nuova disposizione non può che essere letta come un obbligo del datore di lavoro ad assumere a tempo indeterminato. Rimane ferma la possibilità del contratto a termine nei casi in cui le imprese, per effetto di un contratto di prossimità, possano agire in deroga alle disposizioni di legge vigenti.

La terza modifica, minimale ma essenziale per il significato della norma, è l’eliminazione della virgola dopo il riferimento anagrafico.

La nuova disposizione modifica anche l’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 148/2015 che riguarda espressamente le modalità di finanziamento dei fondi bilaterali. In particolare, la nuova versione prevede che «gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo».

Nel testo precedente il legislatore aveva previsto una semplice “opzione” rispetto a un sistema di finanziamento già in atto da parte dell’azienda. Al contrario, il nuovo testo, sebbene conservi l’esercizio di opzione da intendersi tra le prestazioni riconosciute dal fondo, stabilisce anche l’obbligo di versamento di un contributo aggiuntivo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle voci di costo.

In effetti, il fondo dovrà valutare due tipologie di coperture: la prima, connessa con la prestazione da riconoscere al lavoratore che si trova a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata che volontariamente decide di aderire alla staffetta generazionale; la seconda è l’eventuale mancato incasso dei contributi ordinari derivante dal differenziale retributivo del lavoratore uscente rispetto a quello del lavoratore assunto.

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