Rapporti di lavoro

Per la solidarietà straordinaria del Sostegni-bis sarebbe utile un iter semplificato

di Alessandro Rota Porta

La disciplina del contratto di solidarietà in deroga introdotta dal decreto Sostegni bis lascia aperte alcune questioni operative che probabilmente dovranno essere chiarite dall’intervento dell’Inps e del ministero Lavoro.

In primo luogo, se è assodato che le intese devono essere stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, non è così definita la platea dei datori di lavoro che vi possono accedere. Infatti, da un lato e con formulazione molto ampia, l’articolo 40, comma 1, del Dl 73/2021 prevede che il trattamento possa essere attivato in alternativa agli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro regolati dal Dlgs 148/2015, salvo restringere il perimetro ai datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del Dl 41/2021: si tratta di una disposizione che si riferisce al campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria Covid-19. Diversamente, l’articolo 20, del Dlgs 148/2015 concede il contratto di solidarietà alle imprese che nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, tra cui: imprese industriali, comprese quelle edili e affini; imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, per particolari casistiche; imprese appaltatrici di servizi di pulizia, in presenza di specifiche fattispecie; imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario; imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; imprese di vigilanza.

Rientrano, altresì, nel novero dei datori che possono accedere al “normale” contratto di solidarietà le agenzie di viaggio e le imprese che esercitano attività commerciali, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti. Senza vincoli numerici riferiti alla forza lavoro, possono rientrarvi anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale.

Resta, quindi, da capire quale sia l’esatta sfera di applicazione.

Gli enti preposti dovranno, inoltre, occuparsi di definire la procedura operativa per effettuare l’istanza che presumibilmente verrà affidata all’Inps e dovrebbe essere più snella rispetto a quella del canonico contratto di solidarietà: per quest’ultimo è, appunto, previsto un iter amministrativo a doppio canale, poiché il datore di lavoro, una volta sottoscritto l’accordo, richiede l’integrazione salariale presentando l’istanza al ministero del Lavoro (direzione generale degli Ammortizzatori sociali) tramite la procedura telematica Cigs online.

La concessione del contratto di solidarietà avviene con decreto del ministero del Lavoro: dopo questo atto, l’impresa inoltra la domanda di autorizzazione alla sede Inps competente per territorio (modello Ig15/Str).

Infine, il trattamento del nuovo contratto di solidarietà Covid non va ad erodere i limiti massimi di durata complessiva degli ammortizzatori: infatti, oltre alla contribuzione addizionale di finanziamento, la norma ne esclude anche il computo nelle durate previste dall’articolo 4 del Dlgs 148/2015.

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