Rapporti di lavoro

Dl Sostegni bis, solidarietà più generosa per cali di fatturato del 50%

di Daniele Colombo

Oltre alla cassa integrazione ordinaria senza contributo addizionale, il Dl Sostegni-bis porta in dote alle aziende in difficoltà anche un contratto di solidarietà più “generoso” rispetto alla solidarietà disciplinata dal Dlgs 148/2015, allo scopo di mantenere i livelli occupazionali nella fase di ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica.

I datori di lavoro privati che rientrano nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria Covid-19, in alternativa all’uso degli ammortizzatori ordinari, possono presentare, previa stipula di un contratto collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o Rsu), domanda di cassa integrazione straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane, compresa tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021, purché abbiano subìto, nel primo semestre del 2021, un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019. È quanto prevede l’articolo 40 del Dl 73/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 123 del 25 maggio 2021).

Le aperture rispetto al Dlgs 148

Rispetto alla solidarietà ex Dlgs 148/2015, da un punto di vista soggettivo, il contratto di solidarietà “Covid” riguarderà lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl Sostegni-bis (26 maggio 2021). Nel contratto di solidarietà “ordinaria”, invece, possono essere coinvolti lavoratori con anzianità aziendale effettiva di almeno 90 giorni alla presentazione della domanda, presso l’unità produttiva per cui si chiede l’integrazione salariale.

La nuova tipologia di contratto di solidarietà potrà avere una durata massima di 26 settimane, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati all’accordo collettivo. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore nell’arco di tutto il periodo di applicazione del contratto di solidarietà ex Dl 73/2021 non potrà essere superiore al 90 per cento. Nel contratto di solidarietà ex Dlgs 148/2015, invece, la riduzione media non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, mentre, rispetto al singolo lavoratore interessato, la percentuale di riduzione non può essere superiore al 70 per cento.

Un’altra significativa differenza riguarda la misura del trattamento integrabile. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto nell’ambito della solidarietà ex articolo 40 del Dl 73/2021 è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dal Dlgs 148/2015 (il cosiddetto massimale), mentre nella solidarietà “ordinaria” la percentuale è dell’80 per cento, ma con applicazione dei limiti di importo.

La retribuzione base

In linea con quanto stabilito nella solidarietà “ordinaria”, la retribuzione dei lavoratori coinvolti nella solidarietà ex articolo 40 deve essere determinata non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei sei mesi che precedono la stipula dell’accordo. L’integrazione salariale, inoltre, è ridotta in caso di successivi aumenti intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

L’aumento dell’orario

L’accordo di solidarietà previsto dal Dl Sostegni-bis deve specificare le modalità con le quali il datore di lavoro, può modificare in aumento l’orario ridotto (sempre nei limiti dell’orario normale), per poter soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro. Il maggior lavoro prestato comporta una riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Le integrazioni salariali disciplinate dall’articolo 40 del Dl 73/2021 potranno essere concessi nel limite di 557,8 milioni di euro. L’Inps monitorerà la spesa e se sarà raggiunto (anche in via prospettica) il limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Leggi il confronto tra vecchia e nuova solidarietà

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