Rapporti di lavoro

Vaccinazione in orario di lavoro con utilizzo di ferie e permessi

di Barbara Massara

In assenza di specifica previsione di legge o contrattuale, il dipendente che si sottopone alla vaccinazione anti Covid deve utilizzare ferie o permessi annui per preservare il proprio trattamento economico.

Nonostante l’intensificazione della campagna vaccinale, non è stata prevista, infatti, una norma di carattere generale che fornisca una specifica tutela in favore del lavoratore costretto ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi alla profilassi di rito.

Un’indicazione sul trattamento dell’assenza per vaccinazione è contenuta nel Protocollo vaccinazione in azienda siglato il 6 aprile 2021 dai ministeri Lavoro-Salute e dalle organizzazioni sindacali per disciplinare la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari nei luoghi di lavoro.

Al punto 15 del protocollo stesso, che si applica alle vaccinazioni eseguite su iniziativa del datore di lavoro (nei locali aziendali o mediante convenzioni con strutture mediche private o mediante strutture sanitarie dell’Inail), è espressamente previsto che, in caso di somministrazione eseguita durante l’orario di lavoro, il relativo tempo non è considerato un’assenza ma equiparato a tutti gli effetti a orario di lavoro.

L’ulteriore specifica disciplina è contenuta nell’articolo 31, comma 5, del decreto Sostegni (Dl 41/2021), riservato al personale scolastico, in cui è espressamente previsto che l’assenza per la somministrazione del vaccino è considerata giustificata e non comporta alcuna decurtazione del trattamento economico fisso e/o accessorio.

Al di fuori di queste due specifiche previsioni di legge, l’assenza del lavoratore dipendente potrebbe essere tutelata da norme di carattere contrattuale, cioè da previsioni contenute nei contratti collettivi di primo o secondo livello (aziendali o territoriali), ovvero da disposizioni contenute in regolamenti aziendali che disciplinano l’orario di lavoro.

Questi documenti, infatti, prevedono spesso il riconoscimento di permessi ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal Ccnl, ad esempio per sottoporsi a visite mediche che potrebbero essere utilizzati ai fini della vaccinazione.

In mancanza di tali regolamentazioni, rimane comunque fermo il diritto del lavoratore ad assentarsi legittimamente per la tutela della propria salute e di quella della collettività.

Di conseguenza tali assenze, sebbene ammesse, per poter essere retribuite devono essere “giustificate” utilizzando le ferie o i permessi annui accantonati e non ancora fruiti.

In questo modo, di fatto, il lavoratore di un’azienda che non partecipa all’iniziativa vaccinale nei luoghi di lavoro, o che non è dipendente di un’istituzione scolastica, si trova a dover sostenere l’onere economico dell’assenza, sacrificando una giornata di ferie o di permesso che dovrebbero avere un’altra funzione.

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