Rapporti di lavoro

Diritto alla disconnessione ancora senza una cornice normativa puntuale

La legge 81/2017 sullo smart working assicura il diritto ma non fornisce una definizione di disconnessione, né i criteri per comprendere che forma questa abbia in concreto

di Massimiliano Biolchini e Giulia Bifano

Se prima dell’emergenza epidemiologica l’esperienza italiana del lavoro agile (il cosiddetto “smart working”) era sostanzialmente limitata all’alveo delle best practices di imprese che ne coglievano l’efficacia in termini di wellbeing dei lavoratori, il periodo pandemico ha spinto l’acceleratore sulla diffusione di questa modalità di lavoro. Il legislatore e le parti sociali del Protocollo 14 marzo 2020 hanno eletto il lavoro da remoto quale strumento più efficace di prevenzione dal contagio, contribuendo all’adozione massiccia di quello che l’Inail, in un fact sheet presentato a giugno 2020, definisce tuttavia un ibrido tra lo schema del lavoro agile e quello del vecchio telelavoro.

Le previsioni della legge 81/2017
A questo appuntamento, l’Europa intera e l’Italia senza eccezioni sono arrivate impreparate e prive di un’adeguata normativa di supporto: secondo gli studi Eurofound del 2020, il 27% di chi ha lavorato da remoto lo ha fatto anche durante il proprio tempo libero. Stando ai dati, chi lavora abitualmente da casa ha più del doppio delle probabilità di dedicarsi al lavoro oltre le 48 ore settimanali, tetto massimo della prestazione lavorativa. Il tema del confine vita-lavoro nel mondo digitale trova spazio in Italia solo nella legge 81/2017, che nel regolare i contenuti dell’accordo di lavoro agile, impone che questo individui le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche, senza tuttavia fornire una definizione di “disconnessione”, né criteri per comprendere che forma questa abbia in concreto.

Le proposte normative sulla disconnessione
Complice l’assenza di sanzioni chiare, sino a oggi è stata rimessa alla discrezione delle imprese virtuose l’adozione di una regolamentazione dei tempi “on” e “off” in grado di consentire un’efficace disconnessione dei lavoratori nel tempo libero. La pandemia ha palesato l’inadeguatezza di tale approccio e a maggio del 2020 è stato presentato un disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile e disconnessione. Il Ddl, assegnato in Senato alla 11ª Commissione permanente a ottobre 2020 e il cui esame non è ancora iniziato, richiama in buona parte la legge 81/2017. Sulla disconnessione, presenta due novità: la definizione del diritto e l’introduzione di sanzioni.

Il Ddl sancisce un vero e proprio diritto del lavoratore agile a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e informatiche aziendali al di fuori dell’orario di lavoro, senza che questo comporti effetti di natura disciplinare o retributiva per il lavoratore. La proposta configura eventuali violazioni di tale diritto come reato di interferenze illecite nella vita privata. Il Ddl non menziona l’intervento dei sindacati nella regolamentazione del diritto alla disconnessione, che tuttavia può ben essere oggetto di una regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, rispetto alla quale si registra già grande attenzione delle parti sociali.

A febbraio 2021, le associazioni datoriali e sindacali del settore assicurativo hanno concordato le linee guida sul punto, prevedendo che al di fuori dell’orario di lavoro il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà comunque tenuto a prenderle in carico prima della ripresa dell’attività lavorativa. Tale diritto alla disconnessione potrà essere ulteriormente declinato a livello aziendale. Anche nell’ambito dell’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl industria metalmeccanica si legge l’impegno di definire in dettaglio il quadro di regole per il lavoro agile, anche con riguardo alla disconnessione. In attesa di una non lontana normativa europea che detti i principi in materia, il Ddl italiano sembra aver colto in qualche modo il bisogno di rivedere l’approccio alla disconnessione. Ancora una volta, però, sembra al momento persa l’occasione di prendere spunto dai modelli vicini (primo tra tutti, quello francese) per cogliere la portata concreta del problema e ampliare il raggio di intervento normativo a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla modalità di lavoro agile o meno, che siano dotati di un account email o di un telefono cellulare aziendali.

Leggi come è disciplinato il diritto alla disconnessione in Europa

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