Rapporti di lavoro

Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili prorogata al 30 aprile

di Mario Gallo

Durante questi mesi così tormentati uno dei tratti più significativi e positivi della disciplina emergenziale in materia di rapporti di lavoro è, certamente, l'introduzione del regime della sorveglianza sanitaria eccezionale a beneficio dei lavoratori "fragili".

Con l'articolo 83 del Dl 34/2020 il legislatore ha introdotto un particolare sistema protettivo per tali prestatori di lavoro, che inizialmente aveva scadenza il 31 luglio 2020. Tuttavia, con il riaggravarsi nel nostro Paese della pandemia da Covid-19, la legge 126/2020, di conversione del Dl 104/2020, aveva prorogato tale regime straordinario fino al 31 dicembre 2020.

La nuova proroga
Evidentemente la speranza era che la situazione dopo tale data fosse destinata a migliorare; purtroppo così non è, e per tale motivo la legge 21/2021 di conversione del Dl 183/2020 Milleproroghe ha esteso fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale previste dall’articolo 83 del Dl 34/2020.

Le preoccupazioni di un mancato slittamento del termine – invero già posticipato al 31 marzo 2021 dal testo originario del Milleproroghe – erano notevoli in quanto va ricordato che è ampia la platea dei destinatari; infatti, va sottolineato che in base a tale disposizione i datori di lavoro, sia pubblici che privati, hanno l'obbligo di sottoporre a tale sorveglianza, attraverso il medico competente, i lavoratori fragili che sono maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità per il lavoratore (circolare 3/2020 dei ministeri del Lavoro e della Salute).

Indicazioni dell'Inail
Va precisato che l'obbligo in questione interessa anche i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008, alla nomina del medico competente e quindi potranno designarne appositamente uno – temporaneamente per il periodo di vigenza di tale regime straordinario – o presentare una richiesta ai servizi territoriali dell'Inail per accedere al servizio di medicina del lavoro predisposto dall'istituto.

A tal proposito l'Inail con il comunicato del 2 marzo, nel richiamare la nuova proroga ha precisato che i datori di lavoro interessati, pubblici e privati, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'istituto tramite l'apposito servizio online.

Pertanto, il datore di lavoro – o un suo delegato – possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso il servizio "sorveglianza sanitaria eccezionale", accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive; invece, per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: Spid; Inps; carta nazionale dei servizi (Cns); Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali dell'istituto.

Occorre sottolineare che, nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato il modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Da osservare, infine, che ulteriori indicazioni operative sono contenute nella circolare 44/2020 dell’Inail che è di particolare utilità per la gestione dell'adempimento in questione.

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