Rapporti di lavoro

Senza istruzioni il credito sulle somme restituite ai datori

di Barbara Massara

I sostituti di imposta sono ancora in attesa delle istruzioni per poter recuperare il credito fiscale del 30% sulle somme restituite dall’indebito percettore. Mancano le indicazioni operative dell’amministrazione finanziaria, a iniziare dal codice tributo da utilizzare in F24, per rendere pienamente operativa la nuova modalità di gestione delle imposte sulle somme restituite al sostituto, in quanto indebitamente percepite negli anni precedenti, introdotta dall’articolo 150 del Dl 34/2020.

Il Dl Rilancio ha modificato le modalità con cui recuperare le imposte trattenute in anni precedenti su somme che in un anno diverso sono state restituite dal sostituito in quanto indebite, prevedendo, al nuovo comma 2 bis dell’articolo 10 del Tuir, che tali somme debbano essere restituite nette, cioè al netto delle ritenute fiscali all’epoca applicate.

In base alla nuova disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2020 (fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio scorso), il recupero delle ritenute fiscali trattenute e versate e poi rivelatesi indebite non avverrà più con il complesso meccanismo dell’onere deducibile (con i conseguenti problemi in termini di capienza del reddito), in quanto il percipiente restituirà direttamente l’importo netto ricevuto negli anni precedenti.

Il meccanismo dell’onere deducibile, secondo il quale le somme devono essere scomputate dal reddito dell’anno in cui avviene la restituzione, come indicato nella relazione illustrativa al decreto Rilancio, permarrà solo per le somme che al momento dell’erogazione non hanno subito alcuna ritenuta fiscale.

Il recupero delle imposte trattenute e versate nell’anno di erogazione è invece in capo al sostituto che eroga redditi di lavoro dipendente, al quale spetta, in base al comma 2 dell’articolo 150 del Dl Rilancio, un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di valore (cioè oltre l’importo massimo di 1 milione di euro introdotto dal Dl 34/2020).

Il recupero avviene quindi in maniera forfettaria, applicando l’aliquota del 30% alle somme ricevute che, in base alla nuova previsione normativa, dovrebbero essere quelle nette restituite dal lavoratore al datore di lavoro. Nella relazione illustrativa il Governo giustificava la previsione del 30% considerando che su una somma pari, ad esempio, a 100 euro si sarebbe dovuta applicare l’aliquota del 23%, la stessa fissata dal Dm 5 aprile 2016 ai fini della eventuale presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte indebitamente versate secondo l’articolo 10, comma 2, lettera d bis del Tuir.

A oggi l’amministrazione finanziaria non ha però fornito alcuna indicazione operativa per il recupero del credito da parte del datore di lavoro che, dovendo avvenire in F24, richiederà l’utilizzo di un apposito codice tributo. Di tale recupero il sostituto dovrà infine darne indicazione sia nella certificazione unica che nel modello 770.

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