Rapporti di lavoro

Bonus Renzi e trattamento integrativo da ricalcolare a causa di Cig e congedi Covid

di Barbara Massara

In prossimità dei conguagli fiscali del 2020, i sostituti d'imposta potrebbero trovarsi nella condizione di dover ricalcolare il bonus Renzi e il trattamento integrativo che l'ha sostituito alla luce della deroga alla regola della capienza introdotta dal decreto legge Rilancio.

Infatti l'articolo 128 del Dl 34/2020, con la finalità di salvaguardare il bonus Renzi (articolo 13, comma 1, del Tuir) e il nuovo trattamento integrativo (articolo 1 del Dl 3/2020), ha riconosciuto il diritto a queste misure anche al lavoratore dipendente che, a causa della riduzione del reddito dovuta alla fruizione Cig (articolo 19-22 del Dl 18/2020) o del congedo Covid (articoli 23 e 25 del Dl 18/2020), ha percepito nel 2020 un reddito a cui corrisponde un'imposta lorda inferiore alle detrazioni di lavoro. In pratica la norma consente di derogare alla condizione propria sia del bonus Renzi che del trattamento integrativo secondo cui il reddito deve scontare l'Irpef, in quanto l'imposta non è azzerata dalle detrazioni.

Questa deroga, giustificata dall'emergenza epidemiologica, consente di riconoscere i crediti anche laddove l'imposta sul reddito di lavoro dipendente risulti “incapiente”, ma, limitatamente al caso in cui la riduzione sia collegata alla fruizione di Cig/assegno ordinario e/o congedo Covid. Nella relazione illustrativa al provvedimento, è specificato che il datore di lavoro, al fine di garantire l'erogazione di queste misure, deve considerare al posto dell'importo della prestazione di Cig o congedo Covid quello della retribuzione contrattuale che il dipendente avrebbe percepito.

Dal tenore letterale della norma si osserva che destinatari di questa misura di salvaguardia sono solo i lavoratori percettori del reddito di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1, del Tuir), restando esclusi i percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, per i quali (sebbene beneficiari solo del congedo Covid), continuerà a valere la regola della capienza dell'imposta.

In assenza di indicazioni illustrative e operative da parte dell'agenzia delle Entrate, i datori di lavoro che hanno anticipato o integrato le prestazioni dell'Inps, o che hanno fatto ricorso alla Cig per riduzione dell'orario, si ritiene che debbano calcolare un reddito virtuale ottenuto sostituendo l'importo della prestazione a carico Inps con quello della retribuzione ordinaria spettante e determinare la relativa imposta. Laddove, con il reddito virtualmente ricostruito, il requisito della capienza fosse rispettato, il beneficio dovrebbe essere erogato. Nel rispetto dello spirito della norma e nel silenzio dell'amministrazione finanziaria, si ritiene che l'importo del bonus Renzi, in quanto variabile in funzione del reddito, dovrebbe invece essere riconosciuto in funzione del reddito effettivo e non di quello virtuale.

Il comma 2 dell'articolo 128 del Dl 34/2020 prescrive al sostituto di erogare, a partire dalla prima retribuzione utile, e comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio, il bonus Renzi non erogato nei mesi precedenti (per incapienza dell'imposta). Posto che il sostituto, in sede di conguaglio, avrebbe comunque dovuto riconoscere le mensilità di credito non riconosciute, la previsione potrebbe risultare pleonastica, salvo nel consentire di riconoscere dalla successiva mensilità il credito dei mesi precedenti.

Il fatto che la norma non contempli il trattamento integrativo, invece, potrebbe essere spiegato dal fatto che il Dl Rilancio è stato adottato il 19 maggio, nella presunzione che vi fossero i tempi per adeguare le procedure ai fini dell'erogazione del trattamento integrativo, decorrente dal 1° luglio 2020.

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