Rapporti di lavoro

Le indicazioni Inps sulla compilazione del quadro RR "Redditi PF 2020"

di Matteo Ferraris

Appuntamento con il quadro RR per artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps: lo ricorda la circolare 79/2020 emanata per riepilogare le regole di compilazione, rateizzazione e compensazione.

Rammentiamo che, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, devono essere versati gli importi contributivi – a saldo 2019 e primo acconto 2020 - sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Quest'anno i termini sono interessati da un differimento previsto per i soggetti Isa (circa 4,5 milioni di contribuenti) che potranno effettuare il versamento entro il 20 luglio (ovvero entro il 20 agosto applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento). Lo slittamento dei termini è esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfettario e di quello dei minimi.

In caso di versamento differito al 20 agosto, gli interessi devono essere versati separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
•"API" (artigiani) e la codeline Inps utilizzata per il versamento del relativo contributo;
•"CPI" (commercianti) e la codeline Inps utilizzata per il versamento del relativo contributo;
•"DPPI" nel caso dei liberi professionisti.

La rateizzazione
La circolare rammenta che il debito contributivo può essere rateizzato, tenendo conto dei seguenti accorgimenti:
• artigiani ed esercenti attività commerciali possono rateizzare solo la quota eccedente il minimale di reddito imponibile;
• liberi professionisti possono rateizzare i contributi a saldo 2019 e il primo acconto 2020; il pagamento rateale si deve completare entro il 30 novembre 2020.

La compensazione dei crediti
La circolare Inps, al paragrafo 5, conferma la possibilità di compensare i contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto con indicazioni distinte per artigiani e commercianti rispetto ai professionisti.

Gli artigiani e commercianti, compensano l'importo a credito emergente dalle colonne 19 o 33 del quadro RR del modello Redditi 2020 con il modello F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2019 e l'importo che si intende compensare.

Il modello F24 deve indicare:
1) la causale contributo AP o AF (artigiani) ovvero CP o CF (commercianti);
2) il codice sede;
3) il codice Inps (17 caratteri).

Per gli iscritti alla gestione separata Inps la compensazione dell'importo a credito esposto nel rigo RR8, colonna 4, della sezione II, prevede l'indicazione "2019" come periodo di riferimento, sia con la contribuzione dovuta nella gestione separata Inps (relativa alla somma da versare come acconto 2020) che con altri tributi.

Per i crediti precedenti il 2018, non utilizzati in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione, deve essere presentata istanza di rimborso ovvero istanza di autoconguaglio.

Il quadro RR nel modello "Redditi PF 2020"
Il quadro RR del modello "Redditi PF2020" si compone di due sezioni:
1) contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (sezione I);
2) contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata (sezione II).

Rientrano nell'ambito della prima sezione, in particolare, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

Nella seconda sezione, invece, bisogna inserire i dati dei soggetti che svolgono attività di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata.

Restano, invece, esclusi dalla compilazione della sezione II – e, quindi, dal versamento contributivo - i professionisti obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cosiddetto contributo soggettivo) presso le Casse e i professionisti che anche se producono redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l'attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa.

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