Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro, scatta dal 1° luglio 2018 il nuovo aumento delle sanzioni

di Mario Gallo

Nuovo giro di vite sulle sanzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; l'Ispettorato nazionale del lavoro con decreto direttoriale 6 giugno 2018, numero12 (comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2018, numero 140) ha provveduto, infatti, all'adeguamento degli importi applicando una rivalutazione del 1,9% certamente non indolore per le aziende, specie di questi tempi.

Il provvedimento discende dall'articolo 306, comma 4-bis, del Dlgs 81/2008 che, per effetto delle contestate modifiche apportate dal decreto legge 76/2013, ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico delle sanzioni su base quinquennale, in misura pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Il nuovo aumento del 1,9% si somma, quindi, a quello del 9,60% già operato nel 2013.

Occorre considerare, poi, che l'aumento interessa non solo le sanzioni previste dal Dlgs 81/2008. Infatti la misura dell'1,9% si applica alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale (ammende) e amministrative pecuniarie previste dal Dlgs 81/2008, ma anche da altri atti aventi forza di legge come decreti legge, decreti legislativi e leggi in materia.

Di conseguenza il rincaro interessa un vastissima gamma d'illeciti, ad esempio, in materia d'informazione e formazione (articoli36, 37 del Dlgs 81/2008), di visite mediche (articolo 41 del Dlgs 81/2008), di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (Duvri) e di Durc (articolo 90, comma 1, lettera c, del Dlgs 81/2008).

Sospensione dell'attività d'impresa.
Una precisazione particolare deve essere compiuta per quanto riguarda la sospensione dell'attività d'impresa prevista dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008, in base al quale gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (si veda l’allegato I al Dlgs 81/2008).
Sulla base di quanto già chiarito dalla circolare del ministero del Lavoro numero 35 del 29 agosto 2013, l'aumento in questione non trova applicazione sulle somme aggiuntive previste per la revoca del provvedimento di sospensione dal comma 4 dell’articolo 14, ossia di 2.000 euro nell'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e di 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Entrata in vigore.
Resta, infine, solo da evidenziare che questo nuovo aumento entra in vigore il prossimo 1° luglio.

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