Rapporti di lavoro

Vecchi voucher non utilizzati: il rimborso va chiesto entro il 30 giugno

di Rossella Quintavalle

Entro il 30 giugno 2018 , termine inizialmente fissato al 31 marzo 2018, si dovrà provvedere alla domanda di rimborso dei cd. Voucher o buoni lavoro non più utilizzati ed abrogati a decorrere dal 17 marzo 2017 ad opera del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 - convertito dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49 - che al primo comma dell'articolo 1 ha sancito la soppressione degli articoli dal 48 al 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, generando un periodo transitorio valido esclusivamente per l'utilizzo dei buoni lavoro già acquistati dai committenti, e non più in vendita da tale data, per coloro che ne erano già in possesso al fine di poterli utilizzare fino al 31/12/2017. In sostituzione, a distanza di tre mesi dalla loro abrogazione, è stato possibile utilizzare il nuovo Contratto di Prestazione Occasionale in vigore dal 24/06/2017 ad opera dell'articolo 54-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017.

L'Inps, con messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, nel ricordare la scadenza di validità dei voucher previgenti e l'impossibilità di accedere alla vecchia procedura a decorrere dal 16 gennaio 2018 con conseguente consuntivazione delle prestazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2017 entro il 15 gennaio 2018, comunicava il termine ultimo per la richiesta di rimborso, al 31 mrzo 2018. Tale termine è stato in seguito prorogato, a seguito di una comunicazione dell'Istituto del 9 maggio 2017 alle proprie sedi territoriali, e fissato al 30 giugno p.v.

Il rimborso è effettuato al valore nominale del buono, decurtato del compenso del 5% riservato al concessionario per la gestione del servizio e quindi corrispondente ai seguenti importi:
- 9,50 euro per il buono lavoro da 10 euro;
-19 euro per il buono lavoro multiplo da 20 euro;
-47,50 euro per il buono lavoro multiplo da 50 euro.

La procedura per ottenere il rimborso e le modalità di pagamento sono diverse a seconda del canale d'acquisto utilizzato.

In particolare, il committente deve presentare domanda alla sede INPS competente utilizzando l'apposito modulo SC52 se chiede il rimborso per:
•voucher cartacei acquistati presso le sedi INPS;
•voucher acquistati presso gli uffici postali;
•voucher acquistati online;
•versamenti effettuati con bollettini di c/c postale ma non registrati nelle procedure di gestione dell'INPS e quindi mai utilizzati per l'acquisto di voucher, né cartacei né online;
•voucher scaduti per decorso del periodo di validità, emessi dalle sedi INPS, dalle banche e dalle tabaccherie autorizzate.

Per richiedere il rimborso dei voucher il committente deve comunicare i seguenti dati:
•tipo di pagamento utilizzato, ad esempio il bollettino bianco, F24 ecc.;
•la data versamento e l'importo del pagamento;
•per i pagamenti on line inoltre si deve comunicare il codice INPS rilasciato al momento del pagamento;
•per il versamento tramite bollettini bianchi si dovrà indicare il frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento. L'unica eccezione a questa regola è il pagamento tramite F24 per il quale non serve allegare la quietanza.

Diversamente, per i voucher acquistati presso le banche abilitate e in corso di validità (12 mesi dal giorno di emissione), il committente deve fare richiesta di rimborso a una qualsiasi banca dello stesso circuito bancario presso cui li ha acquistati. Per i voucher acquistati presso le tabaccherie autorizzate e in corso di validità (12 mesi dal giorno di emissione), il committente deve richiedere il rimborso a una qualsiasi tabaccheria autorizzata, per importi fino a 500 euro, oppure alla Banca ITB per importi superiori a 500 euro, compilando un apposito modulo da chiedere al numero 800 813 813.

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