L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rappresentatività sindacale

di Di Liberto Marco

La domanda

Per la validità di eventuali accordi/contratti sottoscritti con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine della detassazione, welfare aziendale ed accordi in deroga da depositare presso ITL come reperire il dato fondamentale della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali? All'ultimo corso cui ho partecipato ho provato a chiedere al Relatore se vi fosse un sito sul quale verificare tale requisito ma nulla, ha riferito che non vi è quindi a questo punto mi chiedo quali sono? Il tutto per evitare il disconoscimento dell'accordo/contratto ed invalidare tutto il progetto di welfare/detassazione.

Occorre premettere che i trattamenti economici che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di premio di risultato e nell’ambito di piani di welfare aziendale ai sensi dell’art. 51, comma secondo, del TUIR, devono essere erogati in esecuzione dei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una definizione normativa di sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, nozione che è stata introdotta principalmente in funzione di contrasto del fenomeno dei contratti collettivi c.d. “pirata”, ovvero di quegli accordi sindacali conclusi da organizzazioni imprenditoriali e da sindacati minori, privi di una reale rappresentatività e talvolta mossi dall’intento di concludere accordi sindacali al solo scopo di attuare fenomeni di dumping basati su un’indebita riduzione del costo del lavoro, come ha recentemente ricordato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la propria circolare n. 3 del 25 gennaio 2018. Peraltro, anche l’accordo concluso il 28 febbraio 2018 tra Confindustria e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in tema di relazioni industriali e contrattazione collettiva richiama la necessità di dare attuazione al Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014 in materia, e l’accordo quadro del 9 marzo 2018 concluso tra le tre suddette parti in tema di relazioni industriali e di contrattazione collettiva richiama la necessità di introdurre strumenti volti a misurare concretamente la rappresentatività sindacale di concerto con il CNEL, al dichiarato scopo di arginare i sempre più diffusi fenomeni di dumping contrattuale. In tale contesto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la risposta ad interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, ha indicato quali criteri consentono di individuare le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e che possono concludere accordi sindacali volti ad attribuire al personale delle imprese contraenti i benefici fiscali e contributivi sopra indicati. Il Ministero del Lavoro ha, in particolare, affermato che per la verifica comparativa del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, occorre fare riferimento ai seguenti indici: - numero complessivo dei lavoratori occupati; - numero complessivo delle imprese associate; - diffusione territoriale, tenuto conto del numero di sedi presenti sul territorio e in ambiti settoriali; - numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti. Peraltro, anche la giurisprudenza (Tar Lazio, sentenze n. 8865/2014 e 8765/2015, Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 813/2017) ha confermato che è necessario verificare se nel concreto le associazioni sindacali firmatarie degli accordi sindacali che danno diritto ai benefici in esame soddisfino i suddetti requisiti affinché possano essere ritenute comparativamente più rappresentative a tali fini. In conclusione, sebbene i suddetti criteri non rendano così agevole ed immediato misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, per verificare se un’organizzazione sindacale sia da ritenersi comparativamente rappresentativa sul piano nazionale e possa concludere accordi sindacali che diano diritto ai benefici fiscali e contributivi in esame, occorrerà verificare se sul piano nazionale tale organizzazione sindacale rappresenti un significativo numero di lavoratori occupati, se aderisca ad un sistema di relazioni sindacali ed industriali rappresentativo di un elevato numero di imprese del settore, se abbia sedi o articolazioni presenti sul territorio nazionale ed in più comparti, e se abbia sottoscritto un significativo numero di validi contratti collettivi nazionali di lavoro.

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