Compatibilità legale rappresentante e dipendente
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità la qualifica di amministratore unico di una società o presidente del consiglio di amministrazione non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione, nonché per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico. La posizione dell’amministratore unico (come del presidente del cda) è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (vd. in tal senso (Cass. n. 25573 del 14 novembre 2013, Cass. n. 24188 del 13 novembre 2006, n. 1662/2000 e n. 381/2001). Nello stesso senso la prassi amministrativa. Ad esempio Inps, circolare 8 agosto 1989 n. 179, nella quale si afferma che “[...] diversa dalle precedenti ipotesi di Amministratore è , infine, il caso di soggetto che rivesta una carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione di subordinazione rispetto agli altri. Questo è il caso del Presidente, dell'Amministratore unico e del Consigliere delegato. Quando questi infatti esprimono da soli la volontà propria dell'Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di sé stessi, cosa che non è giuridicamente possibile. Per essi pertanto, in linea di massima, è da escludere ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente assoggettabilità agli obblighi assicurativi”.