L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Compatibilità legale rappresentante e dipendente

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Si chiede se il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, presidente del consiglio di amministrazione, possa essere contestualmente anche lavoratore dipendente della stessa società. L'azienda svolge attività di agenzia immobiliare e la dipendente è in possesso della licenza affinchè la società possa esercitare tale attività ai fini di legge. La licenza deve essere in possesso del legale rappresentante.

Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità la qualifica di amministratore unico di una società o presidente del consiglio di amministrazione non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione, nonché per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico. La posizione dell’amministratore unico (come del presidente del cda) è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (vd. in tal senso (Cass. n. 25573 del 14 novembre 2013, Cass. n. 24188 del 13 novembre 2006, n. 1662/2000 e n. 381/2001). Nello stesso senso la prassi amministrativa. Ad esempio Inps, circolare 8 agosto 1989 n. 179, nella quale si afferma che “[...] diversa dalle precedenti ipotesi di Amministratore è , infine, il caso di soggetto che rivesta una carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione di subordinazione rispetto agli altri. Questo è il caso del Presidente, dell'Amministratore unico e del Consigliere delegato. Quando questi infatti esprimono da soli la volontà propria dell'Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di sé stessi, cosa che non è giuridicamente possibile. Per essi pertanto, in linea di massima, è da escludere ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente assoggettabilità agli obblighi assicurativi”.

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