Rapporti di lavoro

Competenze Ict per i giovani Neet del Mezzogiorno, le ultime Faq dell’Anpal

di Antonio Carlo Scacco

Le aziende partecipanti al progetto e non appartenenti all'associazione temporanea di imprese (Ati) o di scopo (Ats) possono anticipare le indennità di partecipazione ai giovani destinatari Neet: è uno dei chiarimenti contenuti nelle nuove Faq pubblicate dall'Anpal il 9 aprile sulla gestione operativa dell'avviso per l'individuazione di soggetti attuatori dell'intervento “Competenze Ict per i giovani del Mezzogiorno”.

L'avviso finanzia progetti formativi sperimentali, professionali e personali destinati ai giovani Neet (not in education, employment or training) che siano disoccupati, non frequentino un regolare corso di studio di formazione, abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell'inizio del percorso, siano iscritti al programma Garanzia giovani e siano residenti in una delle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) o “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Tali requisiti, precisano le nuove Faq, devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento, fatta eccezione per il requisito relativo all'età, che deve sussistere soltanto al momento dell'avvio del percorso.

L'obiettivo è realizzare un programma di interventi che innalzi l'offerta e la qualità della formazione nel settore della information communications technology (Ict), tale da agevolare un successivo ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

È prevista una formazione specialistica nel settore Ict della durata massima di 200 ore, un tirocinio della durata di 3 mesi presso le imprese qualificate come soggetti ospitanti, l’erogazione di una indennità di partecipazione al tirocinante nonché l'assunzione dei giovani (in tutto o in parte) da parte della azienda ospitante. A tale ultimo proposito, si chiarisce in una delle nuove Faq, non è previsto un numero minimo di Neet da assumere obbligatoriamente dopo la formazione e il tirocinio.

Chiarimenti anche sui tempi di avvio al tirocinio dopo la formazione specialistica in aula: l'avviso sembra individuare un termine obbligatorio di 10 giorni lavorativi dalla conclusione di quest'ultima, ma nelle Faq si specifica che, nonostante il carattere vincolante del termine, sarà cura dell'amministrazione, ove ne sussistano le condizioni oggettive, valutare caso per caso la possibilità di concedere proroghe ai 10 giorni lavorativi previsti.

Si conferma che, all'interno della compagine degli organi attuatori Ati e Ats, per lo svolgimento delle attività di formazione si dovrà prevedere almeno un organismo di formazione accreditato alla formazione professionale, anche nel caso sia presente tra i partner o come capofila una università.

Nel caso di Ati/Ats da costituire, le Faq chiariscono che è sufficiente produrre, in sede di presentazione della proposta, l'impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione al finanziamento, con indicazione del soggetto capofila e designato quale mandatario, nonché delle attività che saranno svolte dai diversi enti partecipanti.

Circa la partecipazione a corsi di formazione a distanza (Fad), l'Anpal conferma la possibilità di svolgere attività che consentano la partecipazione interattiva (live streaming interattivo). Con la espressione «interazione discente-docente sincrona» si intende fare riferimento al modello in uso per il Progetto crescere in digitale il quale prevede che il corso sia svolto sincronicamente in più aule delocalizzate collegate a una principale nella quale il docente tiene la formazione. Nelle aule delocalizzate è tuttavia necessario accertare la presenza e la frequenza dei giovani i quali, durante il corso, possono interagire con le altre aule.

È comunque obbligatoria la produzione di un registro delle presenze anche se in modalità elettronica. Quanto all'attestazione delle competenze acquisite da rilasciare all'allievo, le Faq chiariscono che, ove la proposta progettuale non preveda espressamente una certificazione redatta ai sensi del decreto legislativo 13/2013 o in applicazione di una normativa tecnica Uni, dovrà comunque essere rilasciato al discente un attestato di frequenza contenente, al minimo, informazioni dettagliate sui contenuti del percorso nonché le modalità e le risultanze della valutazione degli apprendimenti.

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