Rapporti di lavoro

I crediti formativi dei consulenti del lavoro valgono per i revisori legali

di Redazione Guida al Lavoro

Siglato tra consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il protocollo d'intesa 22 febbraio 2018 per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti all'Ordine e la comunicazione annuale dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo al Mef per gli iscritti al registro dei revisori, di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, del Dlgs 27 gennaio 2010 numero 39.

Tale decreto ha disposto che gli iscritti al registro dei revisori debbano acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, per un totale minimo di 60 crediti nel triennio, mediante la partecipazione a programmi formativi definiti annualmente dal ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e del controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica della revisione.

Nello specifico, tenuto conto che diverse materie caratterizzanti gli obblighi formativi dei revisori legali sono ricomprese tra quelle della formazione continua dei consulenti del lavoro, come ad esempio: la contabilità generale, la contabilità analitica di gestione, la disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il diritto del lavoro e della previdenza sociale, il diritto societario, tributario, la deontologia professionale ed indipendenza etc., nonché del riconoscimento ex lege della formazione effettuata dai revisori presso gli albi professionali di appartenenza, nel protocollo d'intesa si è proceduto a formalizzare tale accordo per consentire ai consulenti del lavoro, iscritti anche al registro dei revisori legali, di non svolgere la doppia formazione in determinate materie.

Infatti, in virtù del protocollo, il Mef attribuisce piena validità agli eventi formativi accreditati dal consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, a condizione della corrispondenza con il programma annuale di aggiornamento professionale stilato dal Mef.

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