Rapporti di lavoro

Nessun obbligo di reperibilità per l’infortunio sul lavoro dei pubblici dipendenti

di Silvano Imbriaci

Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto 206 della presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento funzione pubblica) del 17 ottobre 2017, recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia e l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità (pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale 302 del 29 dicembre 2017).

Il regolamento tratta in maniera organica del procedimento di accertamento della visita di controllo, in caso di malattia del dipendente pubblico, dalla fase della richiesta (da parte del datore di lavoro- amministrazione pubblica o su iniziativa dell'ente previdenziale) alla competenza esclusiva attribuita ai medici dell'Inps, descrivendone le modalità di svolgimento, in particolare con riferimento alla previsione circa la legittimità di accessi sistematici, ripetitivi e anche in prossimità di giornate festive o di riposo; all'indicazione delle fasce di reperibilità ( 9-13; 15-18); alle modalità di redazione del verbale e agli effetti della mancata visita.

Tra questa serie di norme spicca l'articolo 4, che elenca i casi di esclusione dell'obbligo di reperibilità, limitati alle ipotesi in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta:
- a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- a causa di servizio riconosciuta (con patologie rientranti nella tabelle A ed E del Dpr 834/1981);
- a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalìdità riconosciuta pari o superiore al 67 per cento.

La nuova normativa abroga espressamente il decreto 2016 del 18 dicembre 2009, che, all'articolo 2, tra le cause di esclusione dell'obbligo di reperibilità, contemplava anche le assenze derivanti da infortunio sul lavoro, escludendo tra l'altro l'obbligo anche per i dipendenti per i quali fosse già stata effettuata la visita di controllo per il periodo di prognosi indicato nel certificato. È quindi naturale domandarsi se tra gli effetti della nuova disciplina, essendo venuta meno l'espressa previsione dell'infortunio sul lavoro come ipotesi di esenzione, sia stato introdotto anche per questa specifica ipotesi l'obbligo di reperibilità.

A questa domanda risponde la nota 8 febbraio 2018 della presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio legislativo del ministro per la Semplificazione e la Pa, anche se, in realtà, l'Inps aveva già fornito indicazioni per chiarire il dubbio con il messaggio 3265 del 9 agosto 2017, che aveva dettato istruzioni amministrative e operative in margine al decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 (polo unico visite fiscali). La nota della presidenza rileva che la regolamentazione del Dpcm 206 riguarda gli accertamenti medico legali di esclusiva competenza dell'Inps e non la diversa ipotesi dell'assenza dal lavoro per infortunio, nel qual caso è l'Inail a vedersi attribuita la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati. L'eliminazione dalla cause di esclusione dell'obbligo di reperibilità dell'infortunio sul lavoro non deve quindi essere interpretata come equiparazione di questa ipotesi alle normali assenze per malattia (con obbligo di reperibilità), quanto come conseguenza logica del fatto che tale circostanza (l'assenza per infortunio sul lavoro) non è direttamente riscontrabile dall'Inps e rientra tra le competenze dell'Inail (cfr. art. 12 della legge n. 67/1988).

Come si è accennato, anche l'Inps aveva precisato nelle sue indicazioni operative dell'agosto 2017 che i medici dell'Istituto non avrebbero potuto effettuare gli accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale in quanto l'Inps non può in alcun modo interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di eventi. Sembra quindi possibile affermare che nonostante la mancata inclusione dell'infortunio sul lavoro quale causa di esenzione dall'obbligo di reperibilità, nulla sia variato in sostanza rispetto alla situazione ante riforma, essendo la competenza relativa agli accertamenti degli infortuni sul lavoro attribuita in via esclusiva all'Inail, con le modalità seguite da tale ente per la valutazione medico legale di tali vicende.

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