Rapporti di lavoro

Certificazione unica, domani l’invio

di Barbara Massara

Scade domani il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche all’agenzia delle Entrate.

È possibile posticipare l’invio fino al 31 ottobre solo per le Cu che contengono redditi per i quali non è possibile fare ricorso alla dichiarazione precompilata (per esempio quelli di lavoro autonomo professionali, o di impresa come le provvigioni degli agenti/mediatori/procacciatori) ovvero redditi esenti al 100% (ad esempio per applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni).

La scadenza ordinaria del 7 marzo, prevista dall’articolo 4 del Dpr 322/1998, è molto stretta per i sostituti, che hanno avuto tempo fino al 28 febbraio per chiudere i conguagli fiscali del 2017, ma il termine del 7 marzo è fisso in quanto imposto dall’introduzione della dichiarazione precompilata.

Una volta trasmesso il flusso, ci sono poi 5 giorni, che scadono il 12 marzo, per modificare le Cu inviate senza incorrere in sanzioni, attraverso gli specifici flussi di annullamento e/o di sostituzione.

La consegna/invio ai percipienti, invece, deve avvenire entro il 3 aprile, in quanto il 31 cade di domenica e nei successivi due giorni ci sono le festività pasquali.

La struttura della Cu 2018 non ha subito radicali modifiche rispetto a quella dello scorso anno, ma i dati da quadrare sono sempre molti, oggetto di controllo incrociato con quelli delle dichiarazioni dei redditi, nonché con le comunicazioni effettuate da altri enti (per esempio i fondi pensione).

Particolare attenzione dovrà essere posta al fine di individuare percipienti che nel 2017 e/o 2018 abbiano avuto/spostato il domicilio fiscale in uno dei Comuni nati (nel 2016 o nel 2017) dalla fusione di due o più Comuni, e che abbiano altresì deliberato di mantenere le aliquote delle addizionali comunali differenziate, cioè quelle proprie dei Comuni di provenienza.

I comuni interessati sono quelli contenuti nei due elenchi allegati alle istruzioni del 730/2018, per i quali quindi i sostituti dovranno compilare nel frontespizio le specifiche caselle 23 o 27, indicando il codice del comune di provenienza di cui si applica la rispettiva aliquota di addizionale.

I sostituti che, nel corso del 2017 hanno versato contributi di previdenza complementare e/o contributi di assistenza sanitaria integrativa in sostituzione del premio detassabile, dovranno verificare che nelle rispettive caselle (punti 412 e 441) non confluiscano tali importi versati a seguito della scelta del dipendente di convertire parte o l’intero premio di risultato aziendale. Tali contributi,infatti, dovranno trovare esposizione esclusivamente nella sezione dedicata al premio detassato, e in particolare tra i benefit di cui al punto 573, dettagliati infine nei punti 574 e 575.

Sempre in materia di welfare, al sostituto è richiesto di indicare nella sezione rimborsi di beni e servizi non tassati secondo l’articolo 51 del Tuir, introdotto già dallo scorso anno, quelle somme che il datore di lavoro ha rimborsato a fronte degli specifici oneri sostenuti dal dipendente per spese di istruzione (asili nido, università e rette scolastiche) e per assistenza a familiari non autosufficienti (retribuzioni e contributi previdenziali obbligatori per i badanti).

La funzione di riportare solo questi dati e non anche altre misure di welfare è infatti quella di incrociare questi dati con quelli delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori, per verificare che questi non usufruiscano della relativa detrazione fiscale.

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