Rapporti di lavoro

Vietato lo spam di messaggi promozionali nella Pec di professionisti

di Piero Gremigni

È vietato l'invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi di posta elettronica certificata da parte di una società di promozione, con obbligo di cancellare i dati raccolti.
Così si è espresso il Garante della privacy con provvedimento 1° febbraio 2018, numero 52, in relazione a una società che aveva spedito agli indirizzi Pec di più di 800.000 professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per "consulente reputazionale".

Raccolta illecita dei dati personali - Le modalità utilizzate per raccogliere i dati personali degli interessati, per il tramite di soggetti terzi, si pongono, secondo il Garante, in violazione dei principi di liceità e correttezza nonché di finalità con conseguente illiceità del trattamento effettuato.
La legge 2/2009 consente l'estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi «ma soltanto alle pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza».

Consenso - Il contenuto promozionale delle predette comunicazioni elettroniche avrebbe dovuto presupporre l'acquisizione del consenso informato degli interessati ai sensi degli articoli 13 (commi 1 e 4), 130 (commi 1 e 2), e 23 del Codice della privacy.
Tale mancanza non può essere surrogata dall'informativa inserita all'interno delle comunicazioni promozionali.
Inoltre l'agevole reperibilità dei dati disponibili sui siti istituzionali degli ordini professionali non ne autorizza il trattamento per qualsiasi scopo, ma soltanto per le specifiche finalità implicite nella loro pubblicazione.
Infine non viene meno l'illiceità del trattamento per il solo fatto che nelle e-mail indesiderate inviate sia presente un link per la cancellazione dalla mailing list. Infatti il consenso richiesto deve essere legittimamente acquisito anteriormente all'invio delle comunicazioni promozionali.

Sanzioni – Il Garante si riserva di valutare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare, all'associazione e alla società, le violazioni amministrative realizzate.

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