L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Controlli a distanza e industrial intranet

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un’azienda manifatturiera, produzione di componentistica settore automotive, sta implementando un sistema ERP in versione I4.0 che permetterà, attraverso una "industrial intranet" la rilevazione in tempo reale di dati produttivi e dati di funzionamento macchinari. Ciò permetterà una elaborazione, sempre in tempo reale, di Indicatori di Performance che già oggi acquisiamo, ma solo a fine turno o a fine giornata lavorativa, ad esempio: produttività per persona, efficienza, numero di scarti ecc.. I dati verranno mostrati su schermi installati in ogni singola unità produttiva, dove lavorano team di 2/4 persone. Il quesito è: rientriamo nella disciplina del comma 1 del nuovo testo art. 4 (art. 23 d.lgs. 2015n. 151)?

La problematica fondamentale dei controlli a distanza riguarda i limiti entro cui il datore di lavoro possa avvalersi di strumenti lavorativi, informatici o di altro tipo, per controllare l’attività dei lavoratori senza incorrere nella violazione del diritto alla privacy e di ogni altro diritto personale del lavoratore. Il nuovo testo dell’articolo 4 della legge 300/1970, come modificato dal decreto legislativo 151/2015, tenta di dare una risposta a tale interrogativo, tenendo conto delle acquisizioni giurisprudenziali intervenute nel corso di un cinquantennio. Tra le ragioni che giustificano l’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, restano le esigenze organizzative/produttive e la sicurezza del lavoro. Si aggiunge, rispetto al passato, anche la tutela del patrimonio aziendale. Resta in ogni caso la necessità del previo accordo sindacale (ancora le RSU e le RSA). In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La vera novità è contenuta nel comma 2, laddove si stabilisce che la disciplina sopra esposta non “si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.”. Il che significa che, per determinati strumenti forniti dal datore di lavoro al lavoratore per la esecuzione della prestazione, non è necessaria alcuna autorizzazione o accordo sindacale. Tali concetti sono stati ribaditi anche nella nota diffusa dal Ministero del lavoro in data 18 giugno 2015: ”L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione”. E’ tuttavia opportuno rilevare che tale concetto di “strumentalità” ha ricevuto interpretazioni piuttosto restrittive sia da parte del Garante della Privacy sia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Si è ritenuto infatti di interpretarlo (opinabilmente, a nostro avviso) alla luce di un criterio di “indispensabilità”, ritenendo pertanto strumentale il mezzo laddove questo sia indispensabile al lavoro, ovvero non esistano altri modi per eseguirlo (v. decisione Garante 16 novembre 2017 e Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare 26 luglio 2017, n.4). Tanto premesso la risposta alla domanda formulata nel quesito, alla luce delle restrittive interpretazioni amministrative finora rese, è nel senso di ritenere prudenzialmente auspicabile l’autorizzazione dell’Ispettorato o l’accordo sindacale non sembrando strettamente indispensabile (a prima vista) l’utilizzo del sistema ERP alla esecuzione del processo produttivo.

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