L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Godimento ferie entro l'anno di maturazione

di Rossella Quintavalle

La domanda

Buonasera, vorrei il vostro parere relativamente alla legittimità di inserire nel regolamento aziendale di un'azienda che applica il CCNL Commercio che le ferie vengano godute interamente entro il 31/12 dell'anno di maturazione. Si precisa che il regolamento aziendale verrà redatto senza l'avallo sindacale. Grazie.

Occorre inizialmente premettere che le ferie costituiscono un diritto personale garantito in primis dalla Costituzione all’articolo 36 e che l’articolo 2019 cc. dispone poi il lavoratore ha diritto, dopo un anno ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore e che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità. L’articolo 147 del CCNL Commercio, oltre a stabilire la misura del periodi di ferie annuali in ventisei giorni lavorativi, nulla dice in merito ai tempi di fruizione. La disciplina dell’orario di lavoro è oggi contenuta nell’art. 10 del D.lgs. n. 66/20032 (come modificato dal D.lgs. n. 213/2004), che in attuazione delle direttive della Comunità Europea regola alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, all’articolo 10 stabilisce che il periodo minimo di quattro settimane salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ripercorrendo tutta la normativa, a parere di chi scrive, nulla vieta al datore di lavoro di inserire nel regolamento aziendale la previsione di un obbligo di pianificazione delle ferie prevedendo che le stesse si esauriscano entro la data del 31/12 dello stesso anno di maturazione nel rispetto, comunque, di quanto stabilito all’articolo 148 del CCNL che così disciplina in merito: “compatibilmente con le esigenze dell'azienda e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre… ( tranne che in alcune aziende esplicitamente indicate che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno)…. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione”. E’ pur vero che in caso di pianificazione all’interno di un regolamento, non potrà essere adottata una linea assolutamente rigida in quanto è necessario anche tener conto che il verificarsi di eventi quali ad esempio la malattia, maternità o altri congedi familiari interromperebbero comunque la fruizione delle ferie compromettendo la pianificazione. Inoltre, seppure sono da rispettare le esigenze dell'impresa, non bisogna dimenticare il fine ultimo dell’istituto delle ferie e cioè quello di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico–fisiche.

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