Rapporti di lavoro

Dal 2018 certificato di agibilità «ridotto»

di Angela Fusco

Nel settore dello spettacolo le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, erano obbligate, fino al 31 dicembre 2017, al possesso del certificato di agibilità ogni volta che utilizzavano, nei locali di proprietà o di cui avevano un diritto personale di godimento, le prestazioni dei lavoratori dello spettacolo.

Si trattava dei lavoratori subordinati e/o autonomi appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del Dlgs del capo provvisorio dello Stato 708/1947, ovvero: artisti lirici; attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, discjockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; direttori di scena e doppiaggio; direttori d'orchestra e sostituti; concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; amministratori di formazioni artistiche; tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; truccatori e parrucchieri.

Con l'articolo 1, comma 1097, della legge 205/2017, che ha riscritto l'articolo 6 del Dlgs 708/1947, è stato previsto che, dal 1° gennaio 2018, le imprese di cui sopra non saranno più obbligate alla richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori inquadrati con contratto di lavoro subordinato »per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'Inps».

L'obbligo di richiesta permane unicamente per i lavoratori autonomi con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi anche per le prestazioni rese dagli stessi lavoratori autonomi nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti. Restano altresì escluse le prestazioni rese dai lavoratori autonomi per una durata inferiore ai trenta giorni.

L'Inl nella circolare numero 2 del 25 gennaio 2018 ha specificato che l'obbligo sussiste per le stesse imprese in caso di prestazioni rese da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle indicate categorie «nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti».

Per i lavoratori indicati al numero 23-bis) dell'articolo 3 del Dlgs 708/1947 – i lavoratori autonomi esercenti attività musicali – resta la possibilità di richiesta del certificato di agibilità, restando comunque in capo al committente l'obbligo di custodia del certificato.

Nel ricordare che il certificato di agibilità rappresenta una tutela rinforzata nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e viene rilasciato telematicamente dall'Inps soltanto nel caso in cui l'impresa richiedente risulti in regola con il versamento dei contributi, la novella normativa non è stata ben accolta dalle organizzazioni sindacali, che la considerano un incentivo all'irregolarità già diffusa nel settore. Inoltre si osserva che, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti amministrativi, le nuove disposizioni non sembrano sufficienti, dal momento che le imprese dello spettacolo sono comunque tenute alle comunicazioni obbligatorie, di cui al D.I. 30.10.2007, e al versamento dei contributi all'Inps anche per i lavoratori autonomi.

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