Licenziamento e congedo per assistenza familiari
Durante il periodo di congedo straordinario, il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare il proprio tempo per la cura e l’assistenza al disabile: la giurisprudenza infatti riconosce la legittimità del licenziamento disciplinare quando il lavoratore abbia utilizzato anche una sola parte delle ore di permesso per andare a soddisfare interessi personali (il giudizio deve essere effettuato con la massima ragionevolezza). L’abuso dei permessi della legge 104 (come quello di chi, nei giorni in cui dichiara di assistere il parente invalido viene invece colto a svolgere attività personali) è sempre stato classificato dalla giurisprudenza come una giusta causa di licenziamento. Qualora il lavoratore in congedo sia licenziato, la prestazione si interrompe in quanto è tecnicamente legata all’esistenza del rapporto di lavoro. La comunicazione di cessazione all’INPS comporterà la verifica della sussistenza del diritto e, indipendentemente da eventuali vertenze giudiziarie sul licenziamento, per poter aver diritto nuovamente al congedo dovrà essere riattivato il rapporto di lavoro con lo stesso o con altro datore. L’INPS, dal momento della cessazione, visto che l’indennità è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, non potrà più intervenire né effettuare alcun tipo di verifica del diritto e delle modalità con cui conguagliare la contribuzione corrente con quanto anticipato dal datore di lavoro, dal momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.