Rapporti di lavoro

Domande entro il 31 gennaio e il 15 febbraio per l’indennità di sospensione della pesca marittima

di Massimo Braghin

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 1 del 19 gennaio 2018 ha fornito le integrazioni operative in merito alla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 346, della legge 232 dell'11 dicembre 2016 sul riconoscimento di una indennità omnicomprensiva a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2017 pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

I trenta euro giornalieri erano parametrati al plafond messo a disposizione dall’articolo 1, comma 346, della legge 232/2016 ammontante a undici milioni di euro, successivamente modificato dal decreto legge 50/2017 che lo ha ridimensionato a 10.547.342,00 euro e dal decreto legge 148/2017 che ha ulteriormente ridotto l'importo a 9.547.342,00 euro.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il ministero dell'Economia e delle Finanze aveva emanato il decreto 5/2017 recependo quanto previsto dal comma 347 dell'articolo 1 della legge 232/2016 che disciplina le modalità relative al pagamento dell'indennità e con la successiva circolare 22 del 22 dicembre 2017, sono state fornite le indicazioni operative finalizzate alla presentazione delle domande di concessione della indennità.

Acquisito il parere favorevole dell'ufficio legislativo, con nota protocollo 414 del 19 gennaio 2018, il ministero ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo della norma e alle modalità di inoltro delle istanze e in particolare ha disposto che l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a trenta euro, è concessa, nei limiti delle risorse stanziate, ai casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non esclusivamente a quelle di cui al Dm 16769 del 26 luglio 2017 e viene riconosciuta anche nella giornata del sabato che sarà conteggiata quale giornata lavorativa.

Per quanto concerne alle modalità di accesso al beneficio, è stato disposto che soggetti destinatari dell'indennità che si trovano in una situazione di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, quali i lavoratori, i dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 numero 250, per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, entro il 31 gennaio 2018, istanza con marca da bollo da 16 euro tramite il sistema telematico denominato “Cigsonline” avendo cura di compilare dettagliatamente il modulo “Scheda9.odt” (attenzione che quello disponibile sul portale Cigsonline prevede la possibilità di accedere all'indennità per le sole imbarcazioni che effettuino l'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'articolo 2 del DM n. 16769 del 26 luglio 2017) vistato dalla competente Autorità Marittima e scansionato, oltre al modulo “FPO2017.ods”.

Lo stesso modello andrà utilizzato anche dalle imprese non rientranti in tale attività di pesca purché venga specificato la tipologia di fermo pesca effettuato e sia corredato dal visto della Autorità marittima e spedito entro il 15 febbraio 2018 con l'indicazione dei lavoratori e dei relativi periodi di sospensione entro il termine del 31 gennaio 2018 previsto dal DI n. 5 del 23 novembre 2017.

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