Rapporti di lavoro

Ammissibile il distacco dell’apprendista presso altro datore di lavoro

di Antonella Iacopini

Via libera al distacco dell'apprendista presso altro datore di lavoro, nel rispetto dell'attuazione degli obblighi formativi nei confronti del lavoratore e a condizione che sussistano i requisiti di legittimità del distacco previsti dall'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003.

Questa, in sintesi, la risposta fornita, con nota 12 gennaio 2018, prot. n. 290 dalla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) al quesito avanzato da un proprio ufficio territoriale.

Ladirezione ha, infatti, espresso il proprio parere sulla questione, trasmettendolo, per competenza, alla direzione generale rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro, dalla quale, a parere della scrivente, è improbabile pervenga un diverso indirizzo.

La questione affrontata dall'Inl, nella nota dello scorso 12 gennaio, è incentrata sulla possibilità di conciliare l'espletamento della prestazione da parte dell'apprendista in un luogo diverso dalla sede operativa del proprio datore di lavoro e, soprattutto, sotto la direzione di un soggetto terzo, con la necessità di garantire la formazione al lavoratore che, come detto, rappresenta la condizione imprescindibile affinché un rapporto di apprendistato possa essere considerato lecito.

Anche se, in apparenza, in considerazione della natura formativa del contratto di lavoro di apprendistato che prevede, fra l'altro, l'individuazione di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate, i due istituti contrattuali del distacco e dell'apprendistato sembrerebbero inconciliabili, nella nota in commento, l'Inl non ravvisa alcun ostacolo «alla possibilità di avvalersi dell'istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussistenza dell'interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro».

A tal proposito, la direzione centrale vigilanza muove il ragionamento per rispondere al quesito richiamando uno dei requisiti previsti per la legittimità del distacco, ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs 276/2003, ovvero la sussistenza dell'interesse del distaccante. In particolare, nella nota si ricorda che il distacco deve presentare un interesse del datore di lavoro che invia il lavoratore presso altra azienda, qualificato dal ministero con circolare 28/2005 come specifico, rilevante, concreto e persistente, che può riguardare qualsiasi interesse produttivo del distaccante, ma non può mai coincidere con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro.

L'Ispettorato evidenzia, poi, la necessità di un'espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale predisposto per l'apprendista e la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la figura del tutor, stabilito che l'obbligo di formazione resta naturalmente a carico del datore di lavoro, che ne garantisce la qualità e la quantità, l'Ispettorato fa proprie le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, con circolare 40/2004, con riferimento alle modalità di formazione "a distanza". Seguendo tale criterio, non è necessario l'affiancamento fisso del tutor al lavoratore con qualifica di apprendista. Infatti, secondo il Ministero, nei casi di formazione erogata attraverso la modalità dell'e-learning, tele-affiancamento e video-comunicazione da remoto, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nell'unità produttiva dove operano gli apprendisti, considerata la particolarità degli strumenti utilizzati. Pertanto, analoga soluzione può essere ritenuta idonea per l'attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici sopra descritti.

In conclusione, l'Ispettorato nazionale del lavoro, salvo diverso avviso della direzione generale rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro, si esprime a favore della compatibilità del distacco dell'apprendista con la necessità di elargire una formazione adeguata a quest'ultimo, in ragione del fatto che la formazione del lavoratore si potrà svolgere presso il distaccatario con la presenza del tutor che si occupi della stessa in modo adeguato ed efficace. Il tutor, si sottolinea nella nota, dovrà essere in grado di garantire l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

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