Rapporti di lavoro

Ticket raddoppiato per i licenziamenti collettivi nelle aziende Cigs

di Mauro Marrucci

Dal 1° gennaio 2018 raddoppia il ticket per la Naspi nell'ambito dei licenziamenti collettivi delle aziende soggette alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria. L'aumento è stato disposto dall'articolo 1, comma 137, della legge 205/2017.

Il finanziamento della Naspi è articolato su tre differenti fattispecie di contribuzione previste dalla legge 92/2012. Durante la gestione del rapporto di lavoro, sono previsti:
- un contributo di carattere ordinario, a carico dei soggetti datoriali, dovuto a favore della generalità dei dipendenti assicurati contro la disoccupazione;
- un contributo addizionale specificamente istituito per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

La terza forma di contribuzione è invece dovuta in caso di interruzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (cosiddetto contributo o ticket di licenziamento).

In particolare, l'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha stabilito che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che - indipendentemente dal requisito contributivo - diano diritto alla Naspi, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile della stessa Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Secondo il successivo comma 35, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale prevista dall’articolo 4, comma 9, della legge 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è triplicato.

L'articolo 1, comma 137, della legge 205/2017, con esclusivo riferimento alle aziende soggette alla Cigs, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha provveduto a elevare dal 41 all'82% il ticket di licenziamento, per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito di un licenziamento collettivo.

Tenuto conto della previsione normativa, tuttavia, l'incremento dell'aliquota del contributo non si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate secondo l’articolo 4 della legge 223/1991 entro il 20 ottobre 2017.

A tale fine diventa necessaria la verifica della data di notifica della comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 223/1991 (cosiddetta lettera di apertura), alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, numero 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

Con il provvedimento richiamato, di fatto, l'onere per la cessazione del rapporto da parte delle aziende soggette alla Cigs nell'ambito di un licenziamento collettivo viene ad assumere una entità tendenzialmente pari a quella già a suo tempo prevista dall'abrogato articolo 5, comma 4, della legge 223/1991.

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