L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Indennità di trasferta e buono pasto

di Paolo Rossi

La domanda

Si chiede se il limite di esenzione giornaliera di € 46,48 per il personale in trasferta in Italia deve essere ridotto per i lavoratori ai quali vengono contestualmente corrisposti buoni pasto e/o indennità di mensa esente per i cantieri edili, e di quale importo (1/3 forfettario o importo del buono?).

Il comma 5 dell’art. 51 del TUIR prevede che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.” Dal testo della norma si evince, innanzi tutto, che le spese di viaggio e di trasporto sono sempre rimborsabili a parte e i relativi rimborsi, se suffragati da idonea documentazione di spesa, non concorrono alla formazione della retribuzione imponibile. Di conseguenza non riducono mai il limite forfettario di esenzione dell’indennità di trasferta (46,48 euro per la trasferta Italia o 77,47 euro per la trasferta estero). Al contrario, il limite di esenzione della trasferta è ridotto se il lavoratore riceve un rimborso o una prestazione sostitutiva di alloggio o vitto. La riduzione del limite di esenzione è di tipo forfettario: o si riduce di un terzo (ristoro del vitto o dell’alloggio) o si riduce di due terzi (ristoro sia del vitto che dell’alloggio). La norma non prevede altri metodi o sistemi di calcolo della riduzione. Ne deriva che una qualunque prestazione sostitutiva del vitto, compresi buoni pasto o indennità sostitutiva di mensa, riduce il limite di esenzione di un terzo.

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