Rapporti di lavoro

Legge di bilancio, ricollocazione anche infra-Cigs

di Mauro Marrucci

L'assegno di ricollocazione è fruibile anche durante la Cigs. A prevederlo è la legge di bilancio per il 2018.

L'istituto, previsto dall'articolo 23 del Dlgs 150/2015, può essere riconosciuto ai disoccupati percettori di Naspi – che ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale abbiano stipulato un patto di servizio personalizzato - quando la durata della disoccupazione ecceda i quattro mesi.

L'articolo 1, comma 136, della legge di bilancio ha introdotto, in seno al Dlgs 148/2015, l'articolo 24-bis, rubricato “Accordo di ricollocazione”.

Secondo la modifica, durante la consultazione sindacale volta a preordinare i programmi di Cigs per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale – nella circostanza in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale – può essere raggiunto un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con indicazione di ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero. Lo scopo è evidentemente quello di attenuare l'impatto dei licenziamenti in presenza di eccedenze strutturali di personale.

I lavoratori dipendenti a rischio di esubero, come individuati nell'accordo negoziale con riferimento agli ambiti e ai profili professionali previsti, possono richiedere all'Anpal, entro trenta giorni dalla data della sua sottoscrizione, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione alle condizioni previste dai programmi di riorganizzazione e crisi aziendale. Il numero delle richieste è contingentato entro i limiti stabiliti, per ciascun ambito o profilo, dal programma Cigs invocato.

Ai lavoratori ammessi al beneficio non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione, accetti l'offerta di un contratto di lavoro con altro soggetto datoriale, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore da cui dipende, beneficia dell'esenzione fiscale delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime tributario vigente. Secondo quanto precisato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro con la circolare 1/2018, l'esenzione spetterebbe unicamente per le somme connesse all'esodo incentivato dei lavoratori.

Nella richiamata circostanza di nuova occupazione, il lavoratore ha inoltre diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% della Cigs che gli sarebbe stata altrimenti corrisposta.

Al datore di lavoro che assume spetta, invece, un beneficio pari al 50% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.

L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, prorogabili di ulteriori sei mesi a seguito della trasformazione a tempo indeterminato.
Nonostante la riduzione dell'onere contributivo rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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