Rapporti di lavoro

Le interpretazioni del Mise su start-up innovative costituite online e modifiche apportate ai relativi statuti

di Maurizio Maraglino Misciagna

E' certamente oggetto di confronto, la lettera circolare 560010 del 27 dicembre 2017 del ministero dello Sviluppo Economico con la quale vengono analizzati una serie di casi legati alla disciplina delle modifiche dello statuto di una start up innovativa costituita online. Con l'introduzione dell'articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015 che disciplina la normativa su atto costitutivo e statuto standard di start-up innovative in forma di Srl, si sono susseguite una serie di provvedimenti attuativi con lo scopo di rendere più chiara e fruibile l'attuazione della normativa in materia di start up innovativa senza notaio.

Con la lettera circolare 560010 del 27 dicembre 2017 il ministero dello Sviluppo Economico ha voluto chiarire ulteriori dubbi suscitati dalle Camere di commercio italiane, sulla disciplina che norma le modifiche agli atti e statuto delle start up innovative ai sensi del Dm 28 ottobre 2016.

Nello specifico, l'Ufficio del registro delle imprese di Varese e successivamente l'Ufficio del registro delle imprese di Vicenza, hanno esposto alcune riflessioni in merito alla loro prima operazione di modifica statutaria di una start up innovativa con atto standard. Nel primo caso, la Camera di commercio di Varese ha espresso alcune perplessità in merito all'operazione di aumento di capitale con sovrapprezzo, interamente sottoscritto da soggetto terzo. Secondo l'interpretazione della Camera di Commercio, l'operazione di aumento di capitale con sovraprezzo non può essere effettuata in due momenti , come previsto dalla normativa in oggetto (delibera di aumento + successiva sottoscrizione con i tempi stabiliti dalla stessa delibera), in quanto il sistema obbliga a far pervenire in piattaforma il nuovo testo dello statuto, in funzione dell'effettivo verificarsi dell'aumento di capitale, attraverso la sua contestuale sottoscrizione.

La Camera di commercio di Vicenza, invece, in riferimento a una Srl già costituita con lo status di start up innovativa ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, del Dl 3/2015 che chiede assistenza per la predisposizione di modifica dell'atto costitutivo e statuto sociale, pone l'accento sulle problematiche legate alla redazione del verbale di assemblea che non dà modo ai soci di precisare le modalità di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato. La Camera di commercio di Vicenza sottolinea come sia semplice disporre delle modifiche statutarie attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica startup.registroimprese.it, tuttavia il fatto che non viene data possibilità di integrare il verbale di assemblea, precisando le modalità di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato da parte dei soci, pone la società stessa nelle condizioni di doversi rivolgere al notaio per la modifica statutaria.

Sembra altrettanto chiara l'interpretazione che il ministero dello Sviluppo Economico ha dato in riferimento ai dubbi succitati da Vicenza e Varese. Il Mise conferma pertanto l'impossibilità di utilizzare il “modello per le modifiche” di cui al citato Dm 28 ottobre 2016 nel caso in cui la decisione di aumento del capitale sociale secondo l’articolo 2481-bis del codice civile non risulta essere contestuale alla sottoscrizione del capitale sociale ed al versamento dei decimi di legge. Al verificarsi di tale circostanza, la decisione di aumento di capitale sociale dovrà essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua adozione e dovrà necessariamente essere adottata con le forme previste dal codice civile e quindi con intervento notarile.

È da considerarsi differente quando la procedura di aumento di capitale sociale, sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento dei decimi sono contestuali. In questo caso, sottolinea il Mise, è possibile procedere alla modifica dello statuto online, avendo cura di riscontrare che l'esito dell'aumento è verificato nell'ambito della stessa assemblea. Sui dubbi interpretativi posti dall'ufficio del registro delle imprese di Varese, circa il problema della “esposizione” della decisione in base all’articolo 2481-bis, nonché della descrizione degli eventi collegati al contestuale aumento di capitale (indicazione dell'aumento di capitale; indicazione dell'eventuale sovrapprezzo; proposta dell'aumento per la sottoscrizione degli attuali soci, etc. ), possono essere risolti inserendo la predetta descrizione degli eventi alla stessa collegati nella “relazione del presidente dell'assemblea” di cui all'allegato “A2” del citato Dm 28 ottobre 2016. Si tratta di un allegato a compilazione libera, come precisato dal Mise, in cui il presidente dell'assemblea illustra ai presenti i presupposti alla base della decisione proposta di modifica statutaria. Tale allegato non risponde, quindi, in senso stretto, alle caratteristiche di standardizzazione proprie dell'atto costitutivo e dello statuto di cui al Dm 17 febbraio 2016, caratteristiche che ne garantiscono la conformità a legge.

Un ultimo punto interpretativo viene infine posto dall'Ufficio del registro delle imprese di Pesaro e Urbino , circa la possibilità di utilizzare i modelli standard al fine dello scioglimento e della messa in liquidazione delle start-up innovative in forma di Srl costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015. Nello specifico, il ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 2484, comma 1, numero 6 riferito «per deliberazione dell'assemblea», non è presente una sezione dedicata alle specifiche decisioni collegate allo scioglimento delle società e pertanto non risulta essere contemplata al momento nell'atto costitutivo e statuto standard.

Tuttavia dalle considerazioni del Mise si evince la possibilità di una imminente revisione delle disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015, per una integrazione del modello standard di atto costitutivo/statuto che possa ricomprendere la modifica di scioglimento, mediante sottoposizione ai soci della decisione ex articolo 2484, numero 6, del codice civile, illustrata nell'ambito della sezione libera già presente nella procedura e intitolata “relazione del presidente” che perfezionerebbe la modifica dell'atto costitutivo/statuto in questione.

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