Rapporti di lavoro

La defiscalizzazione delle somme, dei rimborsi e delle spese concesse a dipendenti per il trasporto pubblico

di Cristian Valsiglio

Anche la Legge di Bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2017, n. 302 (S.O. n. 62), in linea con le ultime due Leggi di Bilancio, apporta novità in tema di welfare aziendale considerando esenti da imposizione e contribuzione le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La nuova disposizione, introdotta dal comma 28 dell'art. 1 della L. 205/2017, trova precisa collocazione nella lettera d-bis), di nuova istituzione, del comma 2 dell'art. 51 del T.u.i.r.
Mentre la precedente lettera d) prevede la non concorrenza al reddito delle “prestazioni di servizi” di trasporto collettivo, la novella lettera d-bis) agevola anche le “somme erogate o rimborsate” per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico.

La norma si pone in sintonia con le ultime evoluzioni della defiscalizzazione del welfare aziendale ma con sostanziali novità, che di seguito brevemente si cercherà di riepilogare.

Sotto l'aspetto soggettivo si evidenzia che le somme erogate o i rimborsi per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico devono essere rivolti a favore della generalità o categorie di lavoratori dipendenti; condizione quest'ultima non formalmente rilevabile anche in caso di spese sostenute direttamente dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale. La fonte istitutiva del nuovo servizio di welfare non sembra costituire un discrimine rispetto alla deducibilità dal reddito d'impresa vista la non applicabilità dell'art. 100 del T.u.i.r.; tuttavia sembrerebbe consentito derogare alla devoluzione del servizio alla generalità o categorie di dipendente ove la concessione del servizio fosse prevista unilateralmente dal datore di lavoro (escludendo nei fatti che tale disuguaglianza possa esser introdotta tramite regolamento o a maggior ragione accordo collettivo).

Sempre sotto l'aspetto soggettivo si rileva innovativamente che le somme, i rimborsi e i servizi debbano essere rivolti ad abbonamenti del dipendente o dei familiari di cui all'art. 12 del T.u.i.r. ma alle condizioni di cui al comma 2. Dunque gli abbonamenti de quibus dovranno appartenere ai familiari con reddito non superiore a euro 2.840,51 e pertanto fiscalmente a carico: condizione quest'ultima ordinariamente esclusa nelle altre fattispecie di welfare defiscalizzato previsto dalle lettere f), f-bis), f-ter) del comma 2 dell'art. 51 del T.u.i.r.

Sotto l'ambito oggettivo, come dicevamo in precedenza, ad essere escluse dal reddito sono: le somme, i rimborsi e le spese per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto.

Le diciture non sono causali: le “somme erogate” fanno riferimento a elargizioni in denaro per un importo massimo pari al costo dell'abbonamento, le somme “rimborsate” richiedono necessariamente l'esistenza della documentazione a piè di lista oggetto della refusione del costo, le “spese” invece devono essere sostenute direttamente dal datore di lavoro e pertanto non possono essere oggetto di rimborso fisico al dipendente.

È chiaro che in tutte e tre le fattispecie sopra evidenziate sarà fondamentale avere la prova della destinazione delle somme e delle spese.

Agevolabili sono gli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale escludendo la possibilità di rimborsare viaggi di carattere nazionale: la ratio della norma è quella di favorire l'utilizzo di mezzi pubblici per recarsi al lavoro.

La misura agevolativa è sicuramente da cogliere con favore soprattutto in virtù della sua ratio “ecologista”; la nuova disposizione sarà utilizzabile anche in caso di trasformazione del premio monetario in premio sociale anche se in questo caso dovrà essere attentamente valutato il vantaggio fiscale ottenuto considerando anche che la stessa disposizione ritiene detraibile nel limite di euro 250 le spese sostenute per le medesime finalità ove, ovviamente, il costo dell'abbonamento resti a carico del contribuente.

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