Rapporti di lavoro

Interpelli, Durc negato alle imprese che violano le norme sui riposi

di Enzo De Fusco

L’impresa che viola le norme sui riposi del lavoratore rimane priva del Durc positivo per tre mesi. Il blocco sale fino a 24 mesi in caso di violazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Questi periodi decorrono dall’ordinanza ingiunzione non impugnata o dalla sentenza passata in giudicato. Viceversa, l’estinzione delle violazioni con la procedura della prescrizione obbligatoria - o, per violazioni amministrative, col pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge 689/1981 - consente l’utilizzo dei benefici. Inoltre, nella verifica per il rilascio del Durc di una società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci. Quindi le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi per essi non incidono sul rilascio del Durc.

Questi sono alcuni dei chiarimenti in materia di Durc forniti in più di 12 anni di interpelli dal ministero del Lavoro. Gli interpelli sono uno strumento, introdotto dall’articolo 9 del Dlgs. 124/2004, che si è rivelato utilissimo per superare tempestivamente dubbi o rigidità delle norme.

Come quando è stato chiesto al ministero quali fossero i requisiti per il rilascio del Durc nel caso di imprese in concordato preventivo (cosiddetto in continuità, ex articolo 186-bis della Legge fallimentare). L’interpello 41/2012 ha precisato che in questi casi il rilascio del Durc positivo è consentito a condizione che il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. Tale previsione, peraltro, è stata poi recepita dal Dm 30 gennaio 2015 (articolo 5, comma 1), che ha revisionato le regole per il rilascio del Durc.

Negli anni è stato risolto anche il problema di chi verificare ai fini del rilascio del Durc per le associazioni temporanee di impresa che partecipano ad appalti pubblici. In questi casi normalmente è presente una società consortile che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, provvedendo ad aprire le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere. Mentre, le singole imprese che compongono la Ati non hanno personale direttamente interessato nei lavori oggetto dell’appalto. Il ministero ha concluso che all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del Durc deve interessare le imprese riunite nella Ati. Al contrario, al momento del pagamento dei Sal (stati avanzamento lavori), essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il Durc esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici.

Particolarmente interessante è il chiarimento dell’interpello 54/2008 sul diniego alla richiesta di rilascio del Durc da parte di una impresa artigiana che applichi ai propri dipendenti il solo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) dell’edilizia artigiana, non essendo vigente localmente un qualche contratto integrativo territoriale – provinciale o regionale – sottoscritto da una organizzazione datoriale artigiana per l’edilizia, cui l’imprenditore istante abbia aderito o conferito mandato. Sul punto, l’interpello spiega che l’azienda che applica un Ccnl e che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale non può ritenersi obbligata all’applicazione di previsioni di secondo livello. Resta fermo l’obbligo da parte del datore di lavoro laddove il Ccnl applicato rinvii a livello territoriale parte della quantificazione della retribuzione nazionale.

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