Rapporti di lavoro

Chiarimenti dell’Inail sui nuovi registri telematici degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni e biologici

di Mario Gallo

Con l'entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dei datori di lavoro di trasmettere all'Inail in modalità telematica i dati del registro degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni e di quello degli esposti ad agenti biologici ci si è avviati decisamente verso la strada che condurrà alla partenza vera e propria del tanto atteso Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), ossia la banca dati nazionale sulla sicurezza prevista dall'articolo 8 del Dlgs 81/2008 che, almeno nell'ottica seguita dal decreto attuativo dei ministeri del Lavoro e della Salute 25 maggio 2016, numero 183, sembra che stia assumendo una conformazione per certi versi simile all'anagrafe tributaria.

Questo nuovo regime, in vigore dallo scorso 12 ottobre, racchiude diversi profili complessi e per tale motivo l'Inail, dopo aver diramato con la circolare 43 del 12 ottobre 2017, una serie d'istruzioni operative sulle nuove modalità telematiche di trasmissione e di aggiornamento, molto opportunamente ha pubblicato sul proprio sito anche una serie di Faq nelle quali sono fornite una serie d'interessanti risposte ai quesiti più ricorrenti che stanno emergendo.

Soggetti obbligati
Concentrando l'attenzione sui quesiti più significativi, alcuni chiarimenti sono stati dati dall'istituto assicuratore, in primo luogo, sui soggetti che hanno l'obbligo di istituire i registri; in particolare per quello degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni l'Inail ha precisato che tale dovere ricade sul datore di lavoro che occupa lavoratori – si osservi non solo dipendenti ma anche ad essi equiparatati come i soci lavoratori, i co.co.co che eseguono la prestazione nei luoghi di lavoro del committente, secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs81/2008 – esposti a tali fattori di rischio (si veda l’articolo 234 del Dlgs 81/2008).

Analogamente per quanto riguarda il registro degli esposti agli agenti biologici – che fa il suo debutto assoluto – nelle Faq viene precisato che l'obbligo di tenuta discende dall'articolo 280, comma 1, di tale decreto; quindi, l'adempimento riguarda solo quei datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti ed equiparati esposti ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ossia quelli aventi una maggiore pericolosità.

Istituzione e tenuta dei registri
Sempre l'Inail poi ricorda che per entrambi i registri il datore li «istituisce, aggiorna e cura la tenuta, per il tramite del medico competente». In effetti in tale risposta si rileva un'imprecisione: si consideri, infatti, che la tenuta e l'aggiornamento tramite il medico competente è prevista per il registro degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni mentre, invece, per quelli biologici l'articolo 280 del Dlgs81/2008 stabilisce che ciò avvenga tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

Tale previsione, introdotta dal Dlgs 106/2009, appare del tutto irragionevole visto che il Rspp non è un medico e non è investito di funzioni operative. In ogni caso occorre precisare che il medico competente, se abilitato dal datore di lavoro all'utilizzo del nuovo servizio online, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del registro che rimane in carico al datore di lavoro stesso e dei suoi delegati.

Quindi a scanso di equivoci è bene sottolineare che gli obblighi di tenuta, aggiornamento e trasmissione telematica ricadono sul datore di lavoro e non sul medico competente.
Per quanto, invece, riguarda i dati da registrare, gli stessi sono relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e, quindi, alle visite del medico competente. L'Inail precisa che per quanto riguarda il registro degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni resta in piedi l'obbligo di utilizzare la modulistica prevista dal Dm 155/2007, costituito da fogli legati e numerati progressivamente, e sulla prima pagina del registro stesso il datore di lavoro deve apporre la propria sottoscrizione.

Per quanto, invece, riguarda il registro degli esposti agli agenti biologici nelle Faq viene precisato che lo stesso andrà «possibilmente compilato conformemente ai modelli proposti» dallo stesso Inail seguendo le predette regole di tenuta previste per il registro degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni; l'uso del termine “possibilmente” desta qualche perplessità, però, forse potrebbe essere stato utilizzato di proposito in quanto l'articolo 280, comma 6, del Dlgs 81/2008, prevede invece espressamente l'emanazione di un apposito decreto del ministro del Lavoro e di quello della Salute, per altro con il parere della Commissione consultiva permanente, che dovrebbe prevedere i modelli di registro, quindi le informazioni specifiche da riportare.

Si potrebbe obiettare che con l'emanazione del già citato decreto 183/2016 tale previsione è da ritenersi superata però a ben vedere tale decreto sembra si limiti solo a prevedere all'articolo 3, comma 3, lettera b) e nell'allegato A i dati che confluiranno nella banca nazionale richiamando solo genericamente i registri di esposizione.

Da notare, inoltre, che nelle Faq sia pure con qualche imprecisione per quanto riguarda il riferimento normativo viene chiarito anche che nel caso della somministrazione di lavoro (articolo 30 e Dlgs 81/2015) il registro degli esposti deve essere istituito dalla ditta utilizzatrice a cui è demandata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Modalità d'invio e di aggiornamento dei registri
Nelle Faq l'Inail precisa ancora che la trasmissione dei registri di esposizione deve avvenire solo per via telematica; si tratta, in effetti, di una procedura che al momento è prevista solo per i titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat) che offre il grande vantaggio ai datori di lavoro di assolvere l'obbligo di invio dei registri verso Inail e Asl competenti con un'unica procedura.

Per i soggetti, invece, non titolari di Pat presso l'istituto, in attesa di poter accedere all'applicativo, è consentito l'invio dei registri in formato elettronico tramite Pec all'indirizzo dmil@postacert.inail.it e all'indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell'unità produttiva.

Ulteriori chiarimenti sono forniti per quanto riguarda l'aggiornamento dei registri; in particolare per quanto riguarda quello di esposizione agli agenti cancerogeni o biologici nelle Faq è precisato che le modifiche del ciclo produttivo o sostanziali variazioni dell'esposizione devono essere annotate nel registro e comunicate all'Inail, dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, ogni tre anni; tale comunicazione deve riguardare solo le pagine contenenti le modifiche intervenute.

Per quanto riguarda le correzioni o rettifica delle informazioni si deve mantenere traccia delle informazioni pregresse, mentre qualora si rendesse necessario stampare un nuovo foglio per le informazioni individuali (modello C 626/2), tale foglio deve essere allegato alla fine del registro incrementando il numero delle pagine totali, indifferentemente dalla posizione in cui si trova il foglio precedente collegato allo stesso lavoratore; è necessario ripetere i dati identificativi del lavoratore e dell'azienda e continuare la numerazione progressiva delle esposizioni (colonna Num.Prog. del modello 626/2).

E' importante sottolineare che nelle Faq l'istituto assicuratore ha anche richiamato l'attenzione sull'obbligo di trasmettere entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.

Si osservi, infine, che ulteriori chiarimenti sono stati forniti anche per quanto riguarda l'aggiornamento del registro degli esposti ad agenti biologici e il caso della cessazione dell'attività d'impresa.

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