Rapporti di lavoro

La quota disabili nelle organizzazioni di tendenza e socio-assistenziali

di Antonio Carlo Scacco

La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili prevede che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva per l'inserimento e l'integrazione dei soggetti disabili si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3 co. 3, L. n. 68/1999).

La ratio della norma, che deroga ai criteri generali stabilendo un trattamento di favore per tali soggetti, trova fondamento nella particolare natura degli enti interessati. A sua volta l'individuazione del personale che possiede le citate caratteristiche avviene, secondo l'art. 2 co. 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, in base alle norme contrattuali e regolamentari degli organismi di cui trattasi. In proposito il Minlav ha chiarito (interpello 31/2008) che laddove le norme della contrattazione collettiva o quelle desumibili dai regolamenti degli organismi in questione non consentano una puntuale individuazione del personale rientrante nella quota di riserva, da detta quota debbano considerarsi esclusi unicamente quei soggetti che svolgono un'attività costituente, in senso stretto, diretta ed immediata espressione delle finalità proprie dell'organismo. Quindi il personale tecnico-esecutivo e quello che esercita funzioni amministrative va individuato in quello chiamato a svolgere tutte quelle attività, esecutive o di concetto, connotate dal carattere della strumentalità rispetto al fine che si prefigge l'ente. Inoltre (Minlav circ. 41/2000) il personale tecnico-esecutivo si intende distinto da quello che esercita funzioni amministrative e che pertanto i requisiti previsti dalla legge non devono sussistere in forma cumulativa.

Tale interpretazione, tuttavia, è stata disattesa dai giudici amministrativi. Nella sentenza 887/2015 del Tar Toscana si verteva della esclusione di una cooperativa sociale da una gara di appalto per non aver rispettato la quota di riserva di cui alla legge 68/1999 in ragione della asserita deroga operata dal menzionato articolo 3, comma 3.

In particolare la cooperativa sosteneva che dovessero essere esclusi dal calcolo quei soggetti che esercitavano prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali costituenti diretta ed immediata espressione delle finalità proprie della cooperativa medesima (in particolare 36 operatori socio-sanitari, 1 addetto alla lavanderia, 2 ausiliari, 2 assistenti tutelari, 4 educatori, 1 animatore, 1 coordinatore, 1 assistente sociale ed 1 infermiere). Il giudice amministrativo di prime cure, nel respingere le tesi della cooperativa, non ha aderito alla interpretazione del Minlav (una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione: vedi, ad es, Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877).

Nel merito si è ritenuto che la locuzione "personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative" debba intendersi nel senso che entrambe le categorie di personale debbono essere computate al fine di accertare l'esonero dall'obbligo di assunzione di personale appartenente alle categorie svantaggiate. Inoltre, secondo i giudici amministrativi, il concetto di strumentalità di cui all'interpello 31/2008 non può essere inteso restrittivamente "al fine di escludere dal computo tutto il personale che svolge le mansioni proprie che connotano l'oggetto sociale dell'impresa, giacché tale interpretazione finirebbe con lo svuotare di contenuto l'art. 3 della l. n. 68/1999 e le finalità di tutela sociale che ne costituiscono la ratio". La sentenza è stata successivamente sottoposta all'esame del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 marzo – 15 aprile 2016, n. 1526) che ha confermato la interpretazione del TAR toscano. Sembrerebbe pertanto auspicabile un intervento ministeriale di sostanziale rettifica degli orientamenti finora emersi, in linea con le indicazioni dei giudici amministrativi.

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