Rapporti di lavoro

Le scadenze di fine 2017

di Pietro Gremigni

Il 31 dicembre di ogni anno rappresenta in genere uno spartiacque che delinea la cessazione dell'operatività di alcuni regimi giuridici spesso accompagnata dalla loro trasformazione e modifica.
Proponiamo un breve riepilogo dei principali istituti e regimi giuridici che vanno a scadenza a fine anno nel senso che a tale data arrivano al completamento della loro efficacia così come previsto dalla norma istitutiva.
Quanto indicato di seguito tiene in parte conto del disegno di legge di bilancio per il 2018, in discussione in parlamento che potrebbe però subire delle modifiche in fase di approvazione finale.

Vecchi voucher - Dal 17 marzo 2017 non è più possibile richiedere voucher relativi all'instaurazione dell'abolito lavoro accessorio in virtù dell'abrogazione degli relativi articoli del D.Lgs. 81/2015 e della successiva sostituzione con la nuova prestazione occasionale. In ogni caso i voucher richiesti fino al 17 marzo 2017 saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2017, applicando, come precisato dal Ministero del lavoro il 21 marzo 2017, la disciplina abrogata.
L'Inps col messaggio 4752 del 28 novembre 2017 ha precisato che i vecchi voucher possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 - anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell'1 gennaio 2018 - verranno cancellate d'ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d'ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.

Incentivi per il contratto di apprendistato - Scadono il 31 dicembre 2017 i benefici speciali previsti per il contratto di apprendistato di 1° e 3° livello. Infatti l'art. 32 del D.Lgs. 150/2015, prorogato dall'art. 1 c. 240 della legge 232/2016 ha stabilito il riordino e la razionalizzazione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica (1° livello), il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore (3° livello).
E' stata prevista l'applicazione di specifici benefici fino al 31 dicembre 2017 (L. 232/2017, art.
1, c. 240) per le assunzioni effettuate con il contratto di apprendistato:
a) disapplicazione del contributo di licenziamento;
b) riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5%;
c) sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI/Naspi e dello 0,30%, previsto dall'art. 25, legge n. 845/1978.
Naturalmente l'assunzione intervenuta entro fine dicembre 2017 permette di fruire dei benefici per la durata prevista del contratto.

Incentivi - Arrivano a scadenza due benefici legati all'assunzione. In particolare:
-il bonus garanzia giovani per i quali il beneficio può intervenire per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 (decreto dirett. 2 dicembre 2016);
-lo sgravio legato all'assunzione di giovani del sud Italia e in zone svantaggiate, nei limiti delle risorse specificamente stanziate (decreto 16 novembre 2016).

CIG in deroga - Le Regioni e Province autonome - nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite nei limiti del 50% - hanno potuto concedere, anche dopo il 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016 sulla base della disciplina generale degli ammortizzatori in deroga (D.Lgs. 185/2016 - INPS, circ. 217/2016 - Inps mess. 2303/2017).
In definitiva per tutto il 2017 sono stati ammessi i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga la cui decorrenza fosse successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data. Tra di questi interventi ordinari vanno annoverati ad esempio le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/ assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e purché i provvedimenti autorizzatori da parte delle regioni e delle province autonome, comunque, siano sttai adottati entro e non oltre il 31.12.2016.

SIA - Cessa col 2017 il sistema del Sostegno all'inclusione attiva sostituito dal nuovo strumento che sarà in vigore dal 2018 del ReI (Reddito di inclusione) di cui al D.Lgs. 147/2017. L'Inps con la circ. 172/2017 e il mess. 4811/2017 ha dato le prime indicazioni, fornendo anche le istruzioni per il passaggio dal sistema del SIA a quello del ReI rispetto alle prestazioni SIA in corso d erogazione nella fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo regime di sostegno alla povertà.

ASDI - Anche l'ASDI, cioè l'assegno di disoccupazione erogato ai percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, è stato abolito con decorrenza 2018 e sostituito dal ReI.

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