Rapporti di lavoro

Conguaglio di fine anno 2017 con poche innovazioni, ma con alcuni punti di attenzione

di Matteo Ferraris

La fine dell'anno è il tempo delle operazioni di conguaglio, l'operazione con cui i sostituti rendono definitive le ritenute d'acconto effettuate nei vari periodi di paga limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. L'adempimento, previsto dall'art 23, comma 3, del DPR n. 600/73, impone che sia verificato il calcolo dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell'anno in relazione alle ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle “Altre detrazioni” oltre che delle detrazioni eventualmente spettanti per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute. Il risultato di tale controllo consente al lavoratore dipendente di non presentare la dichiarazione in assenza di ulteriori redditi da dichiarare ovvero oneri da far valere.

Il termine utile per l'effettuazione delle operazioni è il 28 febbraio 2018 ma i redditi di lavoro dipendente e assimilati da considerare sono quelli erogati entro il 12 gennaio 2018, se riferiti al 2017 (secondo il criterio di cassa “allargato”). I termini di versamento delle differenze a debito sono quelli ordinari: 16 gennaio, se il conguaglio è effettuato entro dicembre; 16 febbraio, se il conguaglio è effettuato entro il 12 gennaio (prassi molto diffida); 16 marzo, se il conguaglio è effettuato entro febbraio.

Con la risoluzione n. 13/E/2016 sono stati uniformati i codici di versamento e si userà il codice tributo 1001 anche per i versamenti effettuati a febbraio o marzo.
Se, invece, dalla riapertura del conguaglio deriva un maggior credito o un minor debito di imposta, la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta nel 2017 avviene evidenziando sul modello F24 la maggiore ritenuta effettuata con il codice 1627 (introdotto a seguito delle innovazioni relative alle nuove modalità di compensazione sul modello F24 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 175/2014).

Alcuni punti di attenzione
Novità rilevante da valutare ai fini delle operazioni di conguaglio è l'incremento delle opzioni consentite per attrarre il capitale umano attraverso regimi di favore riservati alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un lavoro. Le agevolazioni riassunte nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, consistono in una riduzione dell'imponibile, secondo i regimi:
• teso a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero (articolo 44, Dl 78/2010; l'agevolazione prevede una detassazione del 90% del reddito di lavoro dipendente);
• rivolto ai “contro-esodati” (legge n. 238 del 2010; l'agevolazione detassa il reddito nella misura dell'80% per le lavoratrici e del 70% per i lavoratori);
• teso a favorire i lavoratori “impatriati” (articolo 16, Dlgs 147/2015; l'agevolazione prevede una detassazione del reddito di lavoro pari al 50% a partire dal periodo d'imposta 2017).
La predetta circolare ha, altresì, commentato il regime speciale per i nuovi residenti (nuovo articolo 24-bis, Dpr 917/1986, introdotto dall'articolo 1, comma 152, legge 232/2016).

Un'ulteriore elemento oggetto di verifica in sede di conguaglio è il corretto assoggettamento ad imposta sostitutiva o a tassazione della retribuzione premiale. La tassazione agevolata è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni previste dalla legge e regolate dalla contrattazione collettiva:
•l'importo del premio agevolabile non deve superare i 3.000 euro;
•gli emolumenti premiali devono essere erogati a lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno che precede l'erogazione non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
•la spettanza del premio deve essere quanto più oggettivamente “misurabile”: l'erogazione, infatti, deve conseguire al raggiungimento dell'obiettivo così come definito nella contrattazione aziendale o territoriale.

Dal 2016, il premio può essere convertito in strumenti di welfare ed in tale caso l'erogazione del premio attraverso beni e servizi è detassata.
Accanto a tale fattispecie, vi è un'ulteriore opzione prevista dalla circolare n. 28/E/2016 che consente che l'erogazione del premio di produzione aziendale sia prevista solo in beni e servizi agevolati. Tale impostazione è stata recentemente confermata con l'interpello proposto da un ente di formazione (Delmoform, Interpello n. 904-791/2017 del 28 luglio della DRE Lombardia) in cui è stato giudicato legittimo un piano di welfare (detassato) che preveda l'erogazione dei benefit collegata al raggiungimento di obiettivi aziendali e individuali.
Un ulteriore controllo da operare è quello relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, tema per cui la novità più rilevante è quella proposta dalla Legge 76/2016 sulle unioni civili che ha incluso nella nozione di “coniuge” anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile (art. 1, c. 20: “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio” e quelle “contenenti le parole <<coniuge>>, <<coniugi>> o termini equivalenti, ovunque, ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”). La recente risoluzione n. 134/E/2017 ha precisato che non si applica lo stesso regime all'ulteriore codificazione operata dalla stessa legge del regime delle convivenze di fatto (art. 1, c. 3, “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”). Nessuna agevolazione è, dunque, da riconoscere ai conviventi di fatto.

Ulteriore punto di attenzione riguarda il regime delle detrazioni a favore dei soggetti extracomunitari residenti, per i quali la legge finanziaria per il 2007, ai commi da 1325 a 1327, ha introdotto una specifica regolamentazione di richiesta delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia oggetto di una recente interpellanza parlamentare (n. 5-11483 del 6 giugno 2017 - presentata da Filippo BUSIN). Nella risposta, il Governo ha confermato la piena vigenza della norma che elenca la documentazione necessaria per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia chiarendo che essa può essere alternativamente formata da: documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine. E', alttesì, precisato che «la richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati».
Si rammenta che il riconoscimento delle detrazioni implica l'acquisizione del codice fiscale di ciascun famigliare da parte del sostituto d'imposta.

Con riferimento, invece, ai cittadini non residenti, dal 2014 (con attuazione nel 2015, DM 21 settembre 2015) è stato introdotto il nuovo comma 3bis nell'articolo 24, Tuir a favore dei soggetti “non residenti Schumacker”, vale a dire i residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni. A favore di tali soggetti, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
In particolare, il successivo regolamento (D.M. 21 settembre 2015) ha previsto l'attribuzione delle detrazioni solo a soggetti residenti in Paesi appartenenti alla UE e allo Spazio SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni.

Sotto il profilo operativo, è possibile che le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al “debito” di fine anno; a tal proposito, l'articolo 23, comma 3 del D.P.R. 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute ancora dovute (in quanto eccedenti le retribuzioni interessate dalle operazioni di conguaglio), ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza di imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2018.
In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2018, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,5% mensile (utilizzando il codice 1001), da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono, poi, che il sostituto consideri anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale, di compartecipazione, relativamente ai comuni che ne abbiano deliberato la variazione.
Si rammenta che, in base a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs n. 175/2014, è stata uniformata per entrambi i tributi la data di riferimento del domicilio fiscale portandola dal 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa al 1° gennaio dello stesso anno.

Per quanto riguarda l'acconto dell'addizionale comunale, la stessa è dovuta con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente.

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