Soci di Srl non artigiana
Nelle società a responsabilità limitata è iscrivibile alla gestione commercianti il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. L’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975) ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica. Il socio di SRL ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività materiale esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa. L’attività manuale deve essere integrata nell’ organico aziendale, ed inserita nel sistema di produzione o erogazione di servizi insieme alle altre figure quali il personale dipendente e i dirigenti. Deve trattarsi di attività esecutive con caratteristiche di abitualità e prevalenza, il cui fine è raggiungere lo scopo sociale sul piano operativo. Per quanto riguarda l’INAIL l’art. 4, punto n. 7, del DPR n. 1124/1965 include tra coloro che sono compresi nell’assicurazione obbligatoria i “soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale di sovraintendenza al lavoro altrui”. L’assoggettamento dei soci alla tutela assicurativa presuppone anche l’esistenza del requisito oggettivo, cioè l’esposizione a rischi connessi con le lavorazioni previste dall’art. 1 del DPR n. 1124/1965.