L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Soci di Srl non artigiana

di Imbriaci Silvano

La domanda

Due dei quattro soci di una Srl industriale con tredici dipendenti (che si occupa di logistica), svolgono attività lavorativa manuale nella società. Devono essere iscritti alla gestione commercianti, ed assicurati all'Inail, in quanto soci lavoratori, pur non essendo artigiani?

Nelle società a responsabilità limitata è iscrivibile alla gestione commercianti il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. L’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975) ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica. Il socio di SRL ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività materiale esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa. L’attività manuale deve essere integrata nell’ organico aziendale, ed inserita nel sistema di produzione o erogazione di servizi insieme alle altre figure quali il personale dipendente e i dirigenti. Deve trattarsi di attività esecutive con caratteristiche di abitualità e prevalenza, il cui fine è raggiungere lo scopo sociale sul piano operativo. Per quanto riguarda l’INAIL l’art. 4, punto n. 7, del DPR n. 1124/1965 include tra coloro che sono compresi nell’assicurazione obbligatoria i “soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale di sovraintendenza al lavoro altrui”. L’assoggettamento dei soci alla tutela assicurativa presuppone anche l’esistenza del requisito oggettivo, cioè l’esposizione a rischi connessi con le lavorazioni previste dall’art. 1 del DPR n. 1124/1965.

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