L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia Inps e superamento del periodo comporto

di Rossella Quintavalle

La domanda

Nel ccnl commercio è prevista la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 120gg una volta trascorsi 180 gg di malattia regolarmente retribuita. Durante questo periodo è prevista l’erogazione dell’indennità di malattia da parte dell’INPS se sussistono i requisiti di malattia a cavaliere di due anni (180+180gg)? Nel caso specifico: 2017 Malattia dal 05/08/2017 al 31/12/2017 (149 gg) la malattia continua nel 2018 2018 Malattia dal 01/01/2017 al 31/01/2018 (31 gg) fine periodo di comporto e possibilità di richiedere aspettativa non retribuita certificata. Dal 01/02/2018 al 31/05/2018 aspettativa non retribuita 120 gg durante il quale il datore di lavoro non corrisponde nulla mentre per l'Inps?

Il contratto del settore commercio, all’articolo 175, prevede che “durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente Contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 181.” Il CCNL stabilisce, dunque, che i 180 giorni di comporto siano calcolati in un “anno solare” da intendersi come un arco temporale di 365 giorni decorrente dall’inizio del primo episodio morboso. Nel quesito si afferma che il lavoratore al 31/12/2017 avrà utilizzato 149 giorni di malattia il che sta a significare che i 180 giorni di comporto termineranno alla fine del mese di gennaio 2018. Lo stesso CCNL prevede che il lavoratore ammalato può richiedere, a mezzo raccomandata A.R. prima del termine dei 180 giorni, la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni a condizione che sia esibita dal lavoratore regolare certificazione medica. Per completare il quadro delle possibili tutele a favore del lavoratore, si ricorda che se il protrarsi dell'assenza è causata da una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi (art. 181) di cui soltanto i primi 60 giorni saranno retribuiti. Stabilisce infatti l’articolo 181-bis che tali 60 giorni saranno indennizzati con onere posto a carico della azienda nella stessa misura di integrazione prevista dal venutunesimo giorno di malattia, ossia con integrazione da parte del datore di lavoro sino a raggiungere il 100% della retribuzione. Ora, sebbene il CCNL non preveda alcuna retribuzione per i 120 giorni di aspettativa, l’INPS, con circolare n. 145 del 28/6/1993, afferma che “quando nell'anno di insorgenza dell'evento non e' stato raggiunto il massimo assistibile annuo (quindi si è arrivati al massimo a 179 giorni), la malattia in corso al 31 dicembre è autonomamente indennizzabile a partire dal 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni”. In risposta al quesito e per il caso presentato, dunque, a decorrere dal 1 /2 /2018 per il periodo di aspettativa richiesta, il datore lavoro non sarà tenuto a riconoscere alcuna retribuzione, mentre, stando a quanto affermato dall’Istituto di Previdenza, se perdura la presentazione di adeguata giustificazione medica, il datore di lavoro, pur non erogando nulla a proprio carico, anticiperà in busta paga la quota a carico INPS prevista del 66,66%.

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