L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro a termine per sostituzione di maternità

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Con la presente sono a chiedere se è possibile per un’azienda usufruire dei benefici contributivi per assunzione di lavoratore a termine in sostituzione di maternità (fermi restando i requisiti necessari) se dopo aver assunto una prima sostituta lavoratrice a termine e arrivata per questa la scadenza del contratto, si decida di assumerne un'altra fino al rientro della sostituita dalla maternità facoltativa. E' possibile usufruire degli sgravi anche per questa nuova seconda lavoratrice che rimarrà fino al rientro della sostituita dalla maternità facoltativa? Grazie

La risposta è positiva. L'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) prevede che, in caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni del medesimo T.U., nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. La formulazione della norma “[…] personale con contratto a tempo determinato in sostituzione […]” non esclude che, ai fini della fruizione dello sgravio e fermi restando gli altri requisiti previsti, una medesima lavoratrice possa essere sostituita da una lavoratrice a termine e, una volta scaduto il contratto di quest’ultima, da una successiva lavoratrice a termine fino al rientro della sostituita.

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