Rapporti di lavoro

Per i soci di capitale incentivo Naspi all’autoimprenditorialità solo per le società di persone

di Antonio Carlo Scacco

La recente circolare Inps numero 174 del 23 novembre contiene importanti chiarimenti in merito alle attività per le quali l'incentivo all'autoimprenditorialità può essere riconosciuto ai percettori della indennità di disoccupazione.

La disciplina della Naspi, ridisegnata dal decreto legislativo 22/2015, favorisce l'avvio di attività caratterizzate da autonomia e rischio d'impresa (ad esempio, lavoro autonomo, attività di impresa ma anche sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa) consentendo al beneficiario la possibilità di richiedere in unica soluzione l'intera liquidazione anticipata del trattamento spettante e non ancora erogato. Nelle attività ammesse si ricomprendono quelle esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a specifiche casse, nonché le attività di impresa individuale commerciale, artigiana e agricola.

La sottoscrizione di una quota di capitale sociale è attività compatibile con il beneficio ove il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 142 del 2001). Parimenti ammesse le attività derivanti dalla costituzione o dall'ingresso in società di persone dal momento che il relativo reddito è qualificato come reddito di impresa. Analogamente le attività connesse alla costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.a.), caratterizzata dalla presenza di un unico socio, ovvero alla costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l.) in quanto il reddito derivante dall'attività in ambito societario è fiscalmente qualificato come reddito di impresa.

La circolare precisa in proposito che ai beneficiari di Naspi che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l'incentivo all'autoimprenditorialità. Tale regola non sembrerebbe valere per i soci di capitale delle società di persone, considerato che il comma 3 dell'articolo 6 del Tuir prevede una presunzione assoluta concernente i redditi delle società di persone (diverse dalle società semplici). Tali redditi sono infatti considerati redditi di impresa a prescindere dalla fonte di provenienza e dall'oggetto sociale della società. La liquidazione anticipata della Naspi residua è subordinata alla presentazione all'Inps di una apposita domanda in via telematica entro il termine, a pena di decadenza, di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota.

La circolare precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (in base al decreto legge 7/2007). Ottenuta l'anticipazione il beneficiario non potrà instaurare un rapporto di lavoro dipendente prima della scadenza del periodo per il quale si riconosce l'anticipo della Naspi, pena la restituzione dell'intera anticipazione (escluso il caso dell'instaurazione del rapporto lavorativo con la cooperativa).

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