Rapporti di lavoro

Tax day, per artigiani e commercianti si paga la quota sulle eccedenze

di Maria Rosa Gheido

Oggi scade anche il termine per il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale. I contributi “fissi”, calcolati nei limiti del minimale, sono infatti versati alle scadenze canoniche del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.

Per quanto riguarda gli acconti, invece, i termini sono quelli previsti per il versamento dell'Irpef a titolo di primo e secondo acconto 2017, mentre il saldo conseguirà alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018. Il calcolo degli acconti dovuti per l'anno 2017 dagli iscritti alla gestione dei commercianti e a quella degli artigiani prende in considerazione in via provvisoria tutti i redditi di impresa indicati nella dichiarazione 2016, al netto delle eventuali perdite pregresse.

Il calcolo dei contributi deve tenere conto del minimale di reddito (15.548 euro per l'anno 2017) che origina l'importo dei contributi “fissi” comunque dovuti e del massimale che varia a seconda della data di prima iscrizione alla gestione artigiani o commercianti:

per coloro che erano già iscritti al 31 dicembre 1995, per il 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è 76.872 euro frazionabile mensilmente;

per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è di 100.324 euro, non frazionabile per mese. Ai redditi che superano il minimale si applicano le seguenti aliquote:

ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni con redditi fino a 46.123 euro, il 23,55% per gli artigiani e il 23,64% per i commercianti; se il reddito è pari o superiore a 46.123 euro, il 24,55% per gli artigiani e il 24,64% per i commercianti;

ai coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni con redditi fino a 46.123 euro, il 20,55% per gli artigiani e il 20,64% per i commercianti; con redditi pari o superiori a 46.123 euro, il 21,55% per gli artigiani e il 21,64% per i commercianti.

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi ai fini fiscali. Il versamento è effettuato dal titolare a nome del familiare che li può portare in detrazione a condizione che sia stata effettivamente operata la rivalsa nei suoi confronti.

Il calcolo dei contributi a percentuale si effettua, quindi, sull'eccedenza di reddito rispetto al minimale ed entro il tetto del massimale applicabile . Utilizzando il metodo storico l'acconto si calcola sulla base delle risultanze del modello Unico 2017, il contribuente può, però, usare il metodo previsionale presumendo di conseguire un reddito nel 2017 inferiore a quanto dichiarato nel 2016 e quindi versare un acconto inferiore o non versare alcun importo, rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Contribuenti forfettari

Rispetto al previgente regime che esonerava gli artigiani e i commercianti aderenti al regime agevolato dal pagare i contributi fissi assoggettando all'aliquota contributiva tutto il reddito prodotto, la legge di Stabilità 2016 ha invece previsto una riduzione del 35% sui contributi dovuti. Pertanto, sul reddito forfettariamente determinato sulla base dei parametri allegati alla legge 208/2015, si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.

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