Rapporti di lavoro

Anticipati i fondi della solidarietà

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Dal prossimo anno cambieranno le modalità di erogazione delle prestazioni di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà (assegno ordinario e/o di solidarietà). Saranno i datori di lavoro ad anticiparle, recuperandole con il consolidato sistema del conguaglio contributivo. Ne ha dato notizia l’Inps con la circolare 170/2017.

Vale la pena di evidenziare che questa modalità di recupero riguarderà le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e che prevedono la decorrenza della prestazione dei fondi (elencati in circolare) dalla medesima data. Il conguaglio, quindi, non potrà interessare istanze riferite a periodi fino a tutto dicembre 2017.

Dopo un biennio (2016-2017) in cui le prestazioni di integrazione salariale dei fondi sono state direttamente pagate dall’Inps ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, sarà possibile per le aziende anticipare ai propri dipendenti le prestazioni autorizzate portandole in detrazione dai contributi dovuti.

Si normalizza, a tutto vantaggio di aziende e lavoratori, l’iter in precedenza seguito che - peraltro - si è rivelato non privo di criticità gestionali e si arricchisce di un’altra tessera: il puzzle che prevede il generale allineamento delle regole dei fondi a quelle della cassa integrazione.

In questa direzione va anche la previsione per cui, analogamente a quanto avviene per la Cig, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai fondi di solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Nella circolare viene precisato che, per i fondi, il giorno di inizio della decorrenza semestrale coincide con la data di notifica dell’autorizzazione dell’Inps.

Non soggiacciono agli stringenti termini di decadenza semestrale i recuperi riferiti a somme connesse ad autorizzazioni che riguardano il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dei settori del credito, delle assicurazioni e postale. Anche la prassi da seguire sarà analoga a quella in essere per il conguaglio della Cig.

Aziende e consulenti dovranno associare alle domande un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato o generato dai servizi telematici dell’Inps. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e consente l’associazione con l’autorizzazione rilasciata al termine dell’istruttoria.

Nella circolare vengono elencati i codici e illustrate le modalità di esposizione dell’evento nel flusso uniemens, nonché rese le istruzioni di versamento del contributo addizionale previsto, nelle singole misure stabilite dai fondi, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il pagamento del contributo - calcolato sulla retribuzione “persa” dai lavoratori - va eseguito a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione. L’Inps ricorda, infine, che sono esclusi dal versamento del contributo addizionale solamente le prestazioni dei fondi connesse a eventi oggettivamente non evitabili.

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