Rapporti di lavoro

Affitto di ramo d’azienda, assegno Fis limitato

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

In caso di affitto di ramo d’azienda, il Fondo di integrazione salariale (Fis) interviene erogando, all’azienda cessionaria, prestazioni commisurate alla sola contribuzione dalla stessa versata, a nulla rilevando i contributi pagati al fondo dall’azienda cedente.

Così si è espresso il ministero del Lavoro nella risposta a interpello numero 3/2017, diffusa ieri. La posizione ministeriale inerisce alle disposizioni contenute nel Dlgs 148/2015 che prevedono il cosiddetto tetto aziendale. Si tratta di un meccanismo secondo cui un datore di lavoro può accedere alle prestazioni del fondo in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, a suo favore.

Va osservato che tale limite andrà a regime nel 2022, essendo previsto un periodo transitorio che va dal 2016 al 2021 durante il quale il limite viene graduato.

Il dubbio e il conseguente quesito posto dall’Anisa traggono spunto dall’attuale e costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’affitto del ramo d’azienda è assimilato ai casi di trasferimento di ramo d’azienda secondo l’articolo 2112 del codice civile. Sulla base di tale considerazione l’Associazione ha ritenuto che, per il rispetto del tetto sulle prestazioni, potessero mutuarsi le regole previste per l’individuazione dei requisiti di accesso al fondo sancite dall’Inps nella circolare 176/2016: in caso di trasferimento d’azienda, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni degli addetti, si può tenere conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.

Il dicastero non ha ritenuto di poter condividere tale asserzione. Nella risposta, affiancandosi all’interpretazione già fornita dall’Inps, i tecnici hanno affermato che, in caso di aziende interessate da operazioni societarie, la contribuzione della cedente - versata per i lavoratori transitati nella cessionaria, è computata ai fini del tetto aziendale - esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia se l’azienda subentrante ha acquisito la totalità dei lavoratori della cedente, fattispecie che non si riscontra nel caso in cui l’impresa di origine resti in essere e trasferisca parte dei suoi dipendenti a una o più aziende già esistenti o nuove.

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