Rapporti di lavoro

Per il trattamento Cig non prevista l’erogazione parziale

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La Cig e i fondi di solidarietà trovano, nella regolamentazione contenuta nel Dlgs 148/2015, un limite di durata che obbliga a controllare, per ogni nuova domanda di intervento, se i periodi richiesti superano, in un arco temporale definito, un certo numero di settimane o di mesi di erogazione, pena l’impossibilità di ottenere l’ammortizzatore sociale.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, il periodo di osservazione in cui va effettuata la verifica della durata complessiva coincide con i cinque anni che precedono l’ultimo mese indicato nella richiesta di intervento. I trattamenti già ricevuti, sommati a quelli oggetto della nuova istanza, non possono eccedere i 24 mesi, vale dire il massimo concedibile nell’arco di tempo considerato.

Riguardo alla modalità di computo del quinquennio, il ministero del Lavoro ha diffuso la circolare 17/2017, composta da una ricca parte illustrativa e da un cospicuo numero di esempi (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Il documento fa emergere una logica di conteggio e di calcolo della spettanza della Cig che si discosta dal criterio sinora applicato. I tecnici di via Flavia precisano che il quinquennio è un parametro mobile e non fisso, variabile in relazione allo scorrere del tempo e che tale mobilità viene a concretizzarsi «anche in costanza di utilizzo del trattamento»; quest’ultimo, peraltro, è un passaggio della circolare posto in evidenza.

Uno degli esempi forniti si riferisce a un’azienda che richiede 24 mesi di Cigs, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2022; il periodo di osservazione (quinquennio), che a partire dal 31 dicembre 2022 si estende a ritroso sino al 1° gennaio 2018, non rileva la presenza di ulteriori, precedenti erogazioni e la Cig viene autorizzata.

Se la stessa azienda, tuttavia, il 1° gennaio 2023 richiede altri 12 mesi di intervento, il quinquennio di valutazione (per la nuova istanza) si sposta in avanti, collocandosi nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Poiché nel lustro di riferimento sono già presenti 24 mesi coperti da Cig, la richiesta non è ammissibile.

Il nuovo criterio di calcolo segue una logica “on/off”, secondo cui - in presenza di parametri escludenti - tutto il periodo di integrazione salariale richiesto viene negato.

La dinamica descritta nella circolare conferisce alle valutazioni un dinamismo che, per ogni singola azienda, diversifica l’identificazione del periodo di osservazione e, in genere, rende più agile l’accesso alla prestazione.

Nel documento il ministero precisa, tra l’altro, che il criterio illustrato vale anche per l’identificazione del biennio mobile utile per la definizione della durata massima dei singoli trattamenti di Cigo e per gli interventi dei fondi di solidarietà.

Con particolare riferimento al Fondo di integrazione salariale, viene chiarito che l’assegno ordinario - erogato dal Fis in favore delle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa - può avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. L’assegno di solidarietà, rivolto, invece, all’intera platea dei destinatari del Fis (quindi anche alle aziende più piccole), può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

Quanto alla decorrenza dei criteri introdotti, la circolare 17 assume valenza interpretativa delle disposizioni contenute nel Dlgs 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Le istruzioni giungono, comunque, all’interno del primo quinquennio di operatività del decreto e poco dopo il compimento del primo biennio.

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