Rapporti di lavoro

Nuovo calcolo per gli ammortizzatori

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Cambiano i criteri di verifica della spettanza della cassa integrazione (Cigo, Cigs) e dell’intervento dei fondi di solidarietà, con particolare riferimento all’identificazione del quinquennio e del biennio mobile, utili per valutare l’accesso e la durata degli ammortizzatori sociali. Lo precisa il ministero del Lavoro con la circolare 17/2017.

I limiti di durata

Nel decreto legislativo 148/2015, con cui è stata riordinata la materia, la valutazione del periodo mobile di riferimento, antecedente all’autorizzazione di un nuovo intervento di cassa, assume significativo rilevo ed è richiamata diverse volte. Ci si riferisce al quinquennio mobile quando, per esempio, si intende porre un limite all’intervento degli ammortizzatori sociali, prevedendo che, per la stessa unità produttiva, la durata complessiva della Cassa (intesa come sommatoria tra i due eventuali trattamenti Cigo e Cigs) non possa eccedere i 24 mesi.

Visto, peraltro, che il Dlgs attuativo del Jobs act - tra le cause di concessione della Cigs - ha ricompreso anche il contratto di solidarietà (Cds), va ricordato che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, il trattamento riferito al Cds viene computato al 50% per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte che va oltre.

Il concetto di quinquennio mobile torna utile anche per verificare la durata massima di trattamenti (30 mesi) fruiti da talune imprese industriali e artigiane del settore lapideo. Anche per la durata dei singoli trattamenti rilevano, ai fini del controllo, i 5 anni precedenti: cosi – ad esempio - per il limite previsto per la Cigs concessa in caso di riorganizzazione aziendale (24 mesi, al massimo, nel quinquennio mobile, per unità produttiva); oppure in caso di Cds, per cui è previsto che la Cigs non possa eccedere i 24 mesi in un quinquennio mobile (che possono diventare 36 per effetto del più favore conteggio sopra esposto).

Si evidenzia che, oltre a quanto già affermato, nella disciplina viene richiamato anche il criterio di biennio mobile, a proposito dell’identificazione della durata massima del trattamento di Cigo e dei fondi di solidarietà. È del tutto evidente, dunque, che – in alcune circostanze – diviene determinante il criterio di computo dei periodi che precedono il ricorso agli ammortizzatori sociali, per capire se ancora spettanti o meno.

Regole precedenti

Fino a oggi, per la determinazione, sia del biennio che del quinquennio, si considerava la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si conteggiavano le settimane precedenti (259 oppure 103). Se in tale arco temporale erano già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi), la nuova richiesta non poteva essere accolta. La particolarità risiedeva nel fatto che il conteggio doveva essere ripetuto per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta con la conseguenza, in alcuni casi, dell’ammissione a periodi alterni o parziali di cassa.

Nuove indicazioni

Ora si cambia registro. Nella circolare 17 il ministero precisa che il momento per calcolare a ritroso i periodi previsti decorre dall’ultimo giorno di trattamento richiesto. In particolare, in caso di Cigs, si deve considerare l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di intervento. Da quella data si deve retrocedere di 5 anni. Per la verifica dei 24 mesi massimi di durata, si devono considerare i periodi autorizzati, ricadenti nel quinquennio, sommandovi anche i mesi di durata della cassa oggetto della richiesta in valutazione.

In caso di Cigo, per cui il parametro di riferimento è la settimana e non il mese, specifica il ministero, il criterio è lo stesso. Si deve considerare la settimana invece del mese. Viene confermato che i trattamenti concessi prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 148/2015), non vanno inclusi nei conteggi di cui sopra. Nella circolare sono riportati alcuni esempi di calcolo, utili a una migliore intellegibilità dei nuovi criteri.

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