Adempimenti

Importo legato al numero dei datori e dei lavoratori

di Alessandro Rota Porta

La procedura di presentazione delle domande di ammissione allo sgravio contributivo è stata illustrata dall’Inps con la circolare 163 del 3 novembre scorso. Al tema ha dedicato un approfondimento anche la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, nella circolare 11/2017.

Il decreto Lavoro-Economia del 12 settembre 2017 (articolo 2, comma 6) richiede innanzitutto il possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge.

È necessario che il datore di lavoro rispetti gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dettagli dell’istanza

L’istanza per ottenere il bonus va presentata all’Inps in via telematica – tramite l’applicativo «DiResCo» – entro il 15 novembre 2017, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali: nel caso il datore possieda una pluralità di matricole, la pratica può essere presentata su una sola delle posizioni contributive attive, valendo comunque per tutta la compagine aziendale. Lo sgravio si potrà poi recuperare sulla posizione indicata nella domanda, anche con riferimento alle altre posizioni facenti capo allo stesso datore.

Nella domanda vanno inclusi:

i dati identificativi dell’azienda;

la data di sottoscrizione del contratto aziendale;

la data e il codice di avvenuto deposito telematico del contratto (che sarà verificato dall’Inps);

le misure di conciliazione adottate;

la dichiarazione di conformità dell’intesa alle disposizioni del decreto. Quest’ultima – come esplicitata dalla circolare Inps 163/2017 – potrà essere oggetto di controllo dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La verifica dei requisiti

L’ammissione al beneficio contributivo avviene a partire dal 16 dicembre 2017, tramite comunicazione sulla piattaforma «DiResCo», con attribuzione del codice di autorizzazione «6J»: l’istante non può comunque conoscere a priori l’esatto ammontare della riduzione contributiva poiché la sua quantificazione è calcolata dall’Inps in relazione all’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, del numero dei datori di lavoro ammessi (quota «A», 20% delle risorse) e della media dei dipendenti occupati dagli stessi datori (quota «B», 80% delle risorse). Il conteggio avviene in base ai dati desunti dalle dichiarazioni contributive presentate dall’azienda (Uniemens o Dmag per le aziende agricole, depurati dei lavoratori somministrati) e non è suscettibile di variazione, fatti salvi i casi di accertamento dell’indebita fruizione dello sgravio. Quest’ultimo è ottenuto, in pratica, dalla somma delle due quote citate. Le aziende che godranno in modo indebito dello sgravio contributivo saranno chiamate a versare i contributi dovuti oltre alle sanzioni civili.

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