Rapporti di lavoro

La coesistenza fra cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento

di Antonio Carlo Scacco

La cessione dello stipendio (o salario) è una particolare forma di cessione del credito regolata dall'articolo 1260 e ss. c.c.. In sostanza il lavoratore cedente trasferisce il credito alla retribuzione nei confronti del proprio datore (il debitore ceduto) ad un terzo cessionario (solitamente una finanziaria, banca ec.). Ai sensi dell'art. 1264 del codice civile la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o gli sia stata notificata.

Poiché la normativa ha subito nel tempo numerose evoluzioni, è molto importante stabilire quando la cessione è divenuta efficace. In particolare per le cessioni efficaci dal 1 gennaio 2005 si applica il limite massimo del quinto sulla quota di retribuzione. Dal 1 gennaio 2006, inoltre, è possibile cedere l'intero TFR (modifiche all'articolo 52 del DPR 180/1950 introdotte dalla legge Finanziaria per il 2006) che, generalmente, rappresenta la garanzia sul credito erogato che opera all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. La delegazione di pagamento è un prestito concesso al lavoratore dipendente, estinguibile mediante rate imputate sulle retribuzioni mensili, versate alla banca o alla finanziaria da parte del datore di lavoro. Rispetto alla cessione non vale il limite di un quinto ed è necessaria la espressa accettazione del datore (il quale può anche rifiutarsi, v. art. 1269 c.c.).

Infine il pignoramento presso terzi è l'atto che inizia il processo di esecuzione sulla retribuzione e viene eseguito con atto notificato direttamente al datore di lavoro ed al lavoratore. Il datore di lavoro dal giorno in cui riceve la notifica è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (cfr. art. 546 c.p.c.). In tempi di crisi come gli attuali, può accadere che un medesimo stipendio sia soggetto, magari in tempi diversi, alle fattispecie sopra descritte. Di seguito un breve riepilogo delle regole applicabili, tenendo presente che si tratta in ogni caso di indicazioni di massima (nei casi concreti occorre considerare altre variabili quali l'epoca in cui la cessione si è verificata con conseguente applicazione di regole differenti, la natura dei crediti pignorati ec.).

Concorso di più atti di cessione del quinto
Se il datore riceve più atti di cessione relativi alla stessa retribuzione (ed al medesimo TFR) prevale la cessione che è stata notificata per prima. E' opportuno ricordare che il lavoratore non può avere allo stesso tempo più cessioni del quinto (Art. 67 del DPR citato). All'atto della risoluzione del rapporto normalmente il TFR, sulla base del contratto di cessione a garanzia del prestito ricevuto (garanzia che solitamente copre il 100% dell'importo del TFR medesimo), sarà devoluto alla finanziaria o banca fino a concorrenza del debito residuo.

Delegazione di pagamento in concorso con cessione del quinto
Se interviene una delegazione in concorso con una cessione del quinto non è possibile vincolare complessivamente più della metà della retribuzione (articolo 70 del DPR 180/1950).
Ad esempio se è in corso una cessione del quinto = 10% la successiva delegazione può coprire il 40% ( 10 + 40 = 50%)

Concorso tra pignoramento e cessione del quinto
Distinguiamo i casi :
a) è notificato un pignoramento mentre è in corso una cessione del quinto. In tal caso il pignoramento è consentito solo fino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta (art. 68 co. 2).
Ad esempio se la retribuzione è pari a 200 ed è stata ceduta la quota di 40 ( 1/5), il pignoramento è possibile fino a 100, ossia per una cifra pari a 60 (100 – 40)
b)se è notificata una cessione del quinto quando un pignoramento è già in atto l'articolo 68 co. 1 del DPR 150 dispone che la cessione “non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.”
Quindi se la retribuzione netta è pari a 100 con un pignoramento in essere di 20 (il limite del pignoramento è pari ad 1/5) la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 40 (ossia i 2/5 di 100) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 20) , ossia 20.
E' utile ricordare che, in caso di pignoramento della retribuzione, il datore deve dichiarare ex art. 547 cpc all'autorità giudiziaria le somme, incluso il TFR, di cui è debitore nei confronti del lavoratore, con l'indicazione di eventuali vincoli esistenti ( cessione del quinto, delegazione ec.). Sarà poi il giudice a decidere la somma da trattenere (nei limiti sopra indicati).

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