di Angela Fusco

La domanda

Coniugi divorziati. La moglie ha rinunciato all'assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficiente. L'affido dei figli è condiviso e gli stessi abitano con la mamma. Come da sentenza di divorzio l'ex marito versa all'ex moglie un assegno mensile per mantenimento per i figli. L'assegno viene consegnato all'ex moglie la quale lo versa sul proprio conto corrente bancario dal quale provvede a pagare quanto necessita ai figli (spese scolastiche, spese sanitarie, ecc.). Si chiede se, ai fini fiscali, l'ex marito può detrarre dal proprio reddito il 50% delle spese scolastiche e sanitarie alla quali provvede l'ex moglie con la provvista fornita dall'ex marito tramite l'assegno mensile per il mantenimento dei figli.

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione degli oneri di cui al co. 2 dell'art. 10 e al co. 2 dell’art. 15 del DPR n. 917/1986, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E del 4.4.2017, la deduzione o la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Ministero delle Finanze Circolare n. 108 del 3.5.1996, risposta 2.4.6). Nel caso in cui la spesa riguarda i figli, la detrazione o la deduzione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore della detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa (Agenzia delle Entrate Circ. n. 11/E del 16.2.2007, risposta 2.1).

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