L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Obbligo al godimento di ferie residue

di Di Liberto Marco

La domanda

Un dipendente di una Casa di Riposo (ccnl Uneba) negli anni non ha mai fatto le 4 settimane di ferie, ma solo, al massimo 2 all'anno. Il nuovo Direttore, succeduto al precedente, stante l'elevato residuo di ferie residue (circa 4 mesi di ferie arretrate) ha imposto al dipendente un periodo di ferie. Il dipendente, tuttavia, si è opposto, in virtù della sentenza di Cass. sent. n. 1756 del 29.01.2016. Se il dipendente fosse il Vice Direttore della Casa di Riposo (Quadro) è possibile contestare la richiesta di risarcimento del danno per ferie non godute?

Occorre premettere che il contratto collettivo applicato al dipendente in esame, ovvero il CCNL Uneba, tratta la materia delle ferie all’articolo 54, prevedendo una disciplina conforme sia alla legge (artt. 2109 c.c. e 10 del D.Lgs. 66/2003) che alla giurisprudenza in materia, poiché garantisce al personale dipendente un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, di cui “almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore”. Trattandosi di un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito, il mancato godimento delle ferie maturate entro i limiti previsti dalla normativa vigente fa sorgere il diritto del lavoratore alla relativa indennità sostitutiva, e ciò indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia fruito o meno di almeno due settimane nell’anno di maturazione. La consolidata giurisprudenza in materia ha infatti precisato che essendo l’istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro, e non successivamente, poiché una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere delle ferie, né può stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno (cfr. Cass. sez. lav. 24.10.2000, n. 13980). Anche la sentenza citata nel quesito in esame (Cass. sez. lav. 29.1.2016, n. 1756) ha riconfermato il principio suesposto ed ha precisato che se in concreto le ferie non sono state effettivamente fruite, anche senza che ne sussista una responsabilità in capo al datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva delle ferie. Inoltre, secondo la giurisprudenza, tale indennità ha sia carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene, sia natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, sebbene retribuito, avrebbe dovuto essere destinato al godimento delle ferie annuali. In ragione dei principi esposti, nel caso in esame il nuovo Direttore della Casa di Riposo non può legittimamente imporre al lavoratore di fruire di un periodo di ferie contro la volontà di quest’ultimo, il quale ha invece il diritto di richiedere alla Casa di Riposo il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento delle ferie maturate per un così lungo arco di tempo, ottenendo dal proprio datore di lavoro il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per tutti i quattro mesi. Tale conclusione non muterebbe neanche qualora il Dipendente fosse il Vice Direttore della Casa di Riposo con qualifica di Quadro, pertanto anche in tal caso la Casa di Riposo non potrebbe fondatamente contestare la richiesta di risarcimento avanzata dal dipendente. Infatti, il CCNL Uneba non prevede alcuna deroga alla disciplina suesposta per il personale con qualifica di Quadro, né introduce norme speciali in materia eventualmente riservate a tale categoria contrattuale. Inoltre, la giurisprudenza ha sancito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute non spetta solo al Dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi periodi di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, salvo che non provi di non averne potuto fruire a cagione di necessità aziendali eccezionali e obiettive (cfr. Cass. sez. lav. 14.3.2016, n. 4920). Poiché tale esclusione concerne la sola categoria dei Dirigenti e non anche quella dei Quadri, e giacché l’art. 36 del CCNL Uneba distingue i lavoratori con funzioni direttive e con qualifica di Quadro da quelli appartenenti alla categoria dirigenziale, si ritiene che non possa essere fondatamente contestata la richiesta dell’indennità sostitutiva delle ferie del dipendente di cui trattasi neanche se egli appartenesse alla categoria dei Quadri. Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto

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