Rapporti di lavoro

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

di Salvatore Servidio

La Risoluzione n. 127/E/2017, dell'Agenzia delle Entrate illustra la qualificazione reddituale ai fini fiscali dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile nell'ipotesi in cui non coincidano il numero dei giorni per cui spetta la diminuzione d'imposta e il periodo di lavoro nell'anno.

La questione
L'Agenzia delle Entrate affronta con Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 127/E, la questione dell'esatta qualificazione ai fini fiscali di una fattispecie in cui un contribuente ha svolto il servizio civile dal 2015 al 2016, per un totale di dodici mesi, per il cui rapporto di lavoro il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha rilasciato all'interessato due modelli di Certificazione Unica, uno relativo al 2015 e l'altro al 2016.

Il dubbio sollevato nasce dal fatto che il Dipartimento eroga i compensi alla fine del mese successivo a quello di riferimento e, quindi, nel caso prospettato, la Certificazione Unica relativa al 2016, inglobava anche lo stipendio del mese di dicembre 2015.

In tal modo, è venuta a mancare la coincidenza tra le mensilità corrisposte e i giorni di lavoro effettuati nel periodo d'imposta, circostanza determinante ai fini del calcolo delle detrazioni spettanti, in quell'anno, per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati prodotti.

La Risoluzione n. 127/E/2017 ricorda che i compensi percepiti dai volontari del servizio civile sono configurabili come redditi di collaborazione coordinati e continuativa e, quindi, assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E). Di conseguenza, il sostituto deve operare le ritenute d'imposta in base a quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e cioè “sulla parte imponibile delle somme e dei valori (...) corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 13 del TUIR, rapportate al periodo stesso”.
Nel caso esaminato, dal punto 6 della Cu 2017 risultava che il contribuente aveva svolto il servizio civile, nel 2016, per 307 giorni (dal 1° gennaio al 2 novembre 2016) e non per i 337 corrispondenti alla retribuzioni complessiva percepita nel periodo d'imposta (che considerava anche il cedolino di dicembre 2017) pari a 4.880,72 euro.

Nella stessa Certificazione Unica, inoltre, il sostituto precisava, con il codice “ZZ”, nelle “Altre annotazioni obbligatorie”, che “il numero dei giorni indicati nel campo 6 dei Dati Fiscali corrisponde al periodo effettivamente lavorato e non a quello retribuito da cedolino. Tale problematica nasce dal fatto che l'Agenzia delle Entrate non contempla la casistica per cui il nostro Ente paga sempre il mese successivo”.

A fronte di tale circostanza, il contribuente ha chiesto di poter rapportare l'importo complessivo corrisposto nel 2016 (4.880,72 euro) al periodo effettivo di lavoro a cui questo si riferisce e, cioè, a 337 giorni così da beneficiare delle corrette detrazioni.
L'Agenzia delle Entrate ha condiviso tale impostazione, affermando che, per quanto riguarda le detrazioni, l'art. 13, comma 1, del TUIR, prevede che spettino, in linea generale, in base al periodo di lavoro prestato nell'anno, anche per evitare che nell'anno successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruirne.

Considerata la particolarità della vicenda, nel documento di prassi in oggetto si argomenta che, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata complessiva di dodici mesi a cavallo tra due periodi d'imposta, nel secondo anno è possibile calcolare le detrazioni incorporando anche la mensilità maturata ma non percepita nell'anno precedente e per la quale, quindi, il volontario non ha potuto beneficiare della detrazione.
Per il riconoscimento delle detrazioni relative a dicembre 2015, quindi, il sostituto d'imposta deve indicare al punto 11 della sezione “Dati Fiscali” della CU 2017, relativa all'anno d'imposta 2016, il codice 4, che va utilizzato nei casi in cui i giorni per i quali si ha diritto alla detrazione non corrispondano al periodo di lavoro prestato nell'anno di riferimento.
Di conseguenza, il contribuente deve chiedere al sostituto d'imposta una nuova CU nella quale dovranno essere indicati, al punto 6, 337 giorni di diritto alla detrazione, e potrà recuperare la somma non riconosciutegli con la prima CU in sede di dichiarazione annuale.

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