Rapporti di lavoro

Controlli preventivi sugli addetti coinvolti

di Enzo de Fusco e Carmelo Fazio

L’azienda che subentra in un appalto deve far scattare i controlli preventivi sul personale interessato, se vuole limitare i problemi legati alla nuova responsabilità solidale. È l’avvertenza che appare opportuna dopo i primi mesi di applicazione del nuovo testo dell’articolo 29, comma 3 del Dlgs 276/2003: questa norma stabilisce, in sostanza, che in molti casi di cambio appalto troverà applicazione la tutela dei lavoratori prevista dall’articolo 2112 del Codice civile.

L’applicazione in concreto di questa disposizione è critica per le imprese poiché si tratta di una tutela pensata per operazioni commerciali che presuppongono un accordo tra le aziende coinvolte (in caso di vendita, affitto, fusione e così via) e quindi predisposte anche a una collaborazione per la gestione del trasferimento del personale.

Ora le tutele dell’articolo 2112 del Codice civile si applicano invece anche a operazioni di cambio appalto: un’ipotesi che spesso vede invece in contrasto le imprese che si susseguono.

La regola della norma codicistica è che il rapporto di lavoro continua con il nuovo appaltatore e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Ma oltre a questa tutela, lo stesso articolo prevede che l’appaltatore uscente e quello subentrante siano obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Fino ad ora la responsabilità solidale era applicata in modo verticale, ossia nell’ambito dello stesso appalto, tra committente, appaltatore e subappaltatore. Ora, invece, per la prima volta, la legge estende la responsabilità solidale a due imprese che si susseguono in appalto, introducendo così una responsabilità di tipo orizzontale.

Sul fronte delle azioni consentite, mentre nel primo caso la dipendenza economica tra le imprese coinvolte consente una adeguata ingerenza del committente sull’appaltatore e così via su tutta la filiera, nel secondo caso, tra le aziende non esiste alcun collegamento giuridico/economico. E questo aumenta il rischio per l’impresa subentrante, che potrebbe essere chiamata solidalmente a rispondere per crediti dei lavoratori maturati in appalti precedenti. Una condizione non prevista al momento dell’offerta economica di gara, tanto che la stessa sostenibilità economica dell’appalto potrebbe esserne compromessa.

Nel caso peggiore, poi, si potrebbe verificare che le imprese, in vista del mancato rinnovo dell’appalto, non provvedessero a ripianare i debiti retributivi nei confronti dei lavoratori, che sarebbero scaricati poi sull’azienda subentrante.

Una via d’uscita sarebbe quella di cercare un accordo transattivo con i lavoratori al momento del subentro nell’appalto anche se non sempre questa condizione può essere realizzabile, e comunque l’azienda sarebbe chiamata a sostenere un costo non trascurabile.

Anche le conseguenze di licenziamenti nulli o illegittimi intimati dal precedente appaltatore ricadrebbero sul nuovo appaltatore.

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